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Delibera 11 maggio 2004

Delibera/Provvedimento 72/04

Diffida ad adempiere all'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 200/99

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 maggio 2004

Viste:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99), ed in particolare l'articolo 6, comma 6.4 di questa;

Considerato che:

  • con l'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione n. 200/99, è stato imposto l'obbligo agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di energia elettrica di offrire ai clienti del mercato vincolato almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta;
  • nel corso di verifiche svolte dall'Autorità, anche sulla base di segnalazioni ricevute da talune associazioni di consumatori, sono emerse ipotesi di inadempimento dell'obbligo di cui al precedente alinea a carico della società Enel Distribuzione Spa (di seguito: Enel Distribuzione);
  • con note prot. RM/00/2047 del 17 ottobre 2000, prot. RM/00/1049 del 23 maggio 2001, prot. RM/M02/1112 del 20 marzo 2002 e prot. RM/M04/460 dell'11 febbraio 2004, l'Autorità ha formulato ad Enel Distribuzione richieste di informazioni in merito;
  • le informazioni ricevute confermano che Enel Distribuzione, sin dall'entrata in vigore della menzionata disposizione, ha adempiuto all'obbligo in essa formulato in modo parziale ed incompleto (note Enel Distribuzione prot. A/104 dell'11 dicembre 2000, prot. DD/P2001009656, del 16 luglio 2001, prot. DD/2002006911 del 22 maggio 2002 e prot. DD/P2004003783 del 6 aprile 2004);
  • in particolare, Enel Distribuzione non garantisce alla propria clientela sull'intero territorio nazionale l'offerta di almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta, dal momento che alcuni degli strumenti adottati per il pagamento della bolletta senza oneri aggiuntivi hanno carattere temporaneo e non vengono offerti sull'intero territorio nazionale ed altri comportano costi indotti per la clientela;
  • con nota in data 20 marzo 2002, prot. n. RM/M01/1112, l'Autorità aveva già segnalato ad Enel Distribuzione che il pagamento della bolletta mediante l'utilizzo di strumenti che comportano costi indotti per i clienti (quali il "Contowatt" o il pagamento on-line) non può ritenersi modalità gratuita di pagamento;

Ritenuto che l'attuale diffusione territoriale del servizio di pagamento gratuito della bolletta predisposto da Enel Distribuzione non sia tale da assicurare il puntuale rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione n. 200/99

DELIBERA

Di diffidare Enel Distribuzione ad adempiere, entro 120 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione n. 200/99;

Di chiedere ad Enel Distribuzione che, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, trasmetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un documento che elenchi le modalità e i termini entro i quali intende dare attuazione all'obbligo di cui al punto precedente, con particolare riguardo ai criteri da adottare per la diffusione territoriale del servizio;

Di disporre che il mancato adempimento da parte di Enel Distribuzione, nei termini di cui ai precedenti alinea, costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;

Di comunicare ad Enel Distribuzione il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).