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Delibera 19 febbraio 2004

Delibera/Provvedimento 19/04

Disposizioni per la remunerazione della riserva secondaria e terziaria per l'anno 2002 

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 25 febbraio

2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

GU n. 65 del 18.3.04

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 19 febbraio

2004,

 

 

 

Visti:

 

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000;
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83;

 

 

Visti:

 

  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 317/01);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, come successivamente modificata e integrata;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);

 

 

Considerato che:

 

  • la deliberazione n. 317/01 fissa, a decorrere dall'1 gennaio 2002, il valore dei corrispettivi unitari applicati ai prelievi di energia elettrica dei clienti del mercato libero ai fini della provvista del gettito necessario a remunerare la riserva e il bilanciamento;
  • il Titolo 4 della deliberazione n. 317/01 stabilisce le condizioni per l'approvvigionamento delle risorse necessarie al servizio di dispacciamento, ivi incluse la riserva secondaria e terziaria, prevedendo che i titolari degli impianti di produzione, nel corso dell'anno 2002, mettano a disposizione della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) le predette risorse secondo l'ordine indicato al medesimo Titolo 4;
  • le condizioni di cui al precedente alinea hanno trovato applicazione anche per il primo semestre dell'anno 2003;
  • le modalità per la remunerazione della riserva secondaria e terziaria sono state stabilite, con validità dall'1 luglio 2003, con la deliberazione n. 67/03;

 

 

Ritenuto che sia opportuno disporre che la remunerazione della riserva secondaria e

terziaria, per l'anno 2002, avvenga con le medesime modalità di cui

all'articolo 11 della deliberazione n. 67/03, ferma restando la verifica

del presupposto generale costituito dalla messa a disposizione del Gestore

della rete, da parte del singolo soggetto titolare di impianti di produzione,

di detta riserva in modo adeguato rispetto alle esigenze di funzionamento in

sicurezza del sistema elettrico nazionale;

 

 

DELIBERA

 

 

Di approvare il seguente provvedimento:

 

 

Articolo 1

 

Definizioni

 

1.1

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni

di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e

integrata.

 

 

Articolo 2

 

Remunerazione della riserva secondaria e terziaria per l'anno 2002

 

2.1

Il Gestore della rete riconosce, per l'anno 2002, a ciascun

soggetto titolare di impianti di produzione che abbia messo a disposizione

riserva secondaria e terziaria secondo le disposizioni di cui al titolo 4 della

deliberazione n. 36/02, un corrispettivo, espresso in euro/MW, determinato

dal medesimo Gestore della rete secondo le disposizioni di cui all'articolo 11

della deliberazione n. 67/03.

 

 

2.2

Il Gestore della rete definisce le modalità per l'attribuzione

delle spettanze ai titolari delle unità di produzione conformemente a quanto

disposto nel presente provvedimento, nonché le modalità per il versamento,

anche differito, degli importi relativi a dette spettanze tenendo conto delle

disponibilità effettive del gettito rinveniente dalle componenti tariffarie rf, bf

e bh.

 

 

2.3

Il Gestore della rete predispone ed invia all'Autorità, entro

quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,

un rapporto con l'indicazione delle modalità definite ai sensi del comma

precedente e degli esiti della loro concreta applicazione.

 

 

Articolo 3

 

Disposizioni finali

 

3.1

In ogni caso, i corrispettivi a remunerazione della riserva

secondaria e terziaria dovuti in ragione d'anno ai sensi dell'articolo 2, comma

2.1, dell'articolo 11 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 67/03,

sono riconosciuti dal Gestore della rete solo qualora la riserva messa

disposizione dal singolo soggetto titolare di impianti di produzione sia stata

adeguata rispetto alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema

elettrico nazionale.

 

 

 

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it),

affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.