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Delibera 05 febbraio 2004

Delibera/Provvedimento 11/04

Attestazione dei soggetti adempienti e inadempienti al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 6 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 febbraio 2004

Visti:

  • il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9; 
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito: legge n. 662/96);
  • il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare l'articolo 15, come modificato dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273/02 (di seguito: legge n. 273/02);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92,  come successivamente modificato e integrato;  
  • il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 settembre 2000, n. 175/00, come successivamente rettificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2001, n. 144/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2001, n. 151/01 (di seguito: deliberazione n. 151/01), come successivamente rettificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2003, n. 19/03 (di seguito: deliberazione n. 19/03);

Considerato che:

  • entro il 31 dicembre 2002 sono pervenute all'Autorità, da parte di ventisette soggetti, altrettante comunicazioni, con allegata documentazione, in ordine alle autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti in asserito adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge n. 273/02;
  • tra questi, la società CI.CE.GI. Srl, con riferimento all'impianto idroelettrico di Crodo (VB), ha successivamente dichiarato all'Autorità, con nota in data 20 dicembre 2002, prot. n. 28/2002 (prot. Autorità n. 000226 del 3 gennaio 2003), di rinunciare "al riconoscimento delle incentivazioni previste dal Cip n. 6/92";
  • con la deliberazione n. 19/03, l'Autorità ha dichiarato l'avvenuto adempimento al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge n. 273/02, da parte di tredici dei ventisette soggetti di cui all'alinea precedente, i cui nominativi sono riportati nell'Allegato A alla medesima deliberazione, ed ha evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti dei rimanenti soggetti;
  • gli approfondimenti istruttori compiuti hanno evidenziato che: 
    1. la società Celtica Energy Srl, con riferimento all'impianto a biogas da discarica di Castellaneta (TA), ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione dell'impianto medesimo entro il termine del 31 marzo 2000, previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato dall'articolo 34 della legge n. 273/02;
    2. la società SIT Srl, con riferimento all'impianto a biomasse di Mortara (PV), ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione dell'impianto medesimo entro il termine del 31 marzo 2000;
    3. la società C&T Srl, con riferimento all'impianto a biomasse situato nel comune di San Rufo (SA), non ha ottenuto la concessione edilizia entro il termine del 31 marzo 2000;
    4. la società C.E.B. Consorzio Energia Basilicata, con riferimento all'impianto eolico situato nel comune di Gorgoglione (MT), non ha ottenuto la concessione edilizia entro il termine del 31 marzo 2000;
    5. la società C.E.B. Consorzio Energia Basilicata, con riferimento all'impianto eolico situato nel comune di Montemurro (PZ), non ha ottenuto la concessione edilizia entro il termine del 31 marzo 2000;
    6. la società E.T.A. Srl, con riferimento all'impianto a biomasse situato nel comune di Manfredonia (FG), non ha ottenuto la concessione edilizia entro il termine del 31 marzo 2000;
    7. la Società Elettrica Radici Spa, subentrata alla società Elettrica Italiana CT Elit Spa nella titolarità dell'impianto idroelettrico situato nel comune di Ferrera Erbognone (PV), località Molino Nuovo, non ha ottenuto la concessione di derivazione delle acque, ai sensi del regio decreto n. 1775/33, entro il termine del 31 marzo 2000;
    8. la società Euro Energy Daunia Srl, con riferimento all'impianto a RSU situato nel comune di Rapolano Terme (SI), non ha ottenuto la concessione edilizia entro il termine del 31 marzo 2000;
    9. la società Hydrosesia Srl, con riferimento all'impianto idroelettrico situato nel comune di Novara, località Molino Argine, non ha ottenuto la concessione edilizia entro il termine del 31 marzo 2000;
    10. la società O.I.G.A. Srl, con riferimento all'impianto a biomasse e RSU situato nel comune di Cisterna di Latina (LT), non ha ottenuto la concessione edilizia entro il termine del 31 marzo 2000;
    11. la società PEG Srl, con riferimento all'impianto a biomasse situato nel comune di Sant'Angelo in Lizzola (PS), non ha ottenuto la concessione edilizia entro il termine del 31 marzo 2000; 
    12. la società San Marco Bioenergie Spa, con riferimento all'impianto eolico situato nel comune di Capracotta (IS), non ha ottenuto la concessione edilizia entro il termine del 31 marzo 2000; 
    13. la società San Marco Bioenergie Spa, con riferimento all'impianto a biomasse situato nel comune di Voghera (PV), non ha ottenuto entro il termine del 31 marzo 2000 né la concessione edilizia, né l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88;
  • con decisione n. 175/2003, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello presentato dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 2439/02 di annullamento della deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento della società Biomasse Italia Spa, con riferimento all'impianto sito nel comune di Strongoli (KR), all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • con decisione n. 176/2003, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello presentato dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 2438/02 di annullamento della deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento della società Biomasse Italia Spa, con riferimento all'impianto sito nel comune di Porto Empedocle (AG), all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • con decisione n. 177/2003, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello presentato dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 2437/02 di annullamento della deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento della società Valsesia Energia Srl, con riferimento all'impianto sito nel comune di Varallo Sesia (VC), all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • con decisione n. 4011/2003, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello presentato dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 2440/02 di annullamento della deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento della società Powerco Spa, con riferimento all'impianto sito nel comune di Dueville (VC), all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • con decisione n. 189/2003 - 188/2003, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1195/02 di annullamento della deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento della società Fin.So Energy Spa, con riferimento all'impianto sito nel comune di Castellaneta (TA), all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • con decisione n. 187/2003, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1193/02 di annullamento della deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento della società Hydrosesia Srl, con riferimento all'impianto denominato Molino Argine, sito nel comune di Novara, all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • a fronte di decisioni del Consiglio di Stato che affermano il principio, solo parzialmente difforme dall'impostazione dell'Autorità, secondo cui evitano la decadenza dalle incentivazioni i soggetti che hanno presentato le richieste di autorizzazione entro il 31 marzo 2000, hanno ottenuto le medesime entro il 31 dicembre 2002 e le hanno inviate all'Autorità entro questa stessa data, la decisione di cui al precedente alinea afferma il principio, pienamente conforme all'impostazione dell'Autorità, secondo cui evitano la decadenza dalle incentivazioni i soggetti che hanno ottenuto le autorizzazioni entro il 31 marzo 2000 e le hanno inviate all'Autorità entro il 31 dicembre 2002;
  • con sentenza n. 01006/2003, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento della società Powerco Spa, con riferimento all'impianto sito nel comune di Montebelluna (TV), all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • con deliberazione 19 giugno 2003, n. 66/03, l'Autorità ha deliberato di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di cui al precedente alinea;

Ritenuto pertanto opportuno:

  • in considerazione delle sopracitate decisioni del Consiglio di Stato, applicare ai soggetti nei cui confronti la deliberazione n. 19/03 rinviava ad ulteriori approfondimenti istruttori, gli stessi criteri adottati nella medesima deliberazione, e conseguentemente dichiarare l'avvenuto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge n. 273/02, da parte dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato A), e il non avvenuto adempimento al predetto obbligo da parte dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato B);
  • dichiarare l'avvenuto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato C), per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 175/2003, n. 176/2003, n. 177/2003, n. 189/2003 - 188/2003 e n. 4011/2003sopra riportate;
  • dichiarare il non avvenuto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, della società Hydrosesia Srl, con riferimento all'impianto denominato Molino Argine, sito nel comune di Novara, per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 187/2003 sopra riportata;
  • dichiarare l'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, della società Powerco Spa, con riferimento all'impianto sito nel comune di Montebelluna (TV), fatta salva diversa pronuncia del Consiglio di Stato;

DELIBERA

Di dichiarare l'avvenuto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge n. 273/02, dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare il non avvenuto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge n. 273/02, dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare l'avvenuto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 175/2003, 176/2003, 177/2003, 189/2003-188/2003 e 4011/2003sopra riportate.

Di dichiarare il non avvenuto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, della società Hydrosesia Srl, con riferimento all'impianto denominato Molino Argine, sito nel comune di Novara, per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 187/2003 sopra riportata.

Di dichiarare l'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, della società Powerco Spa, con riferimento all'impianto sito nel comune di Montebelluna (TV), fatta salva diversa pronuncia del Consiglio di Stato.

Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e alla società Enel Spa per quanto di competenza e di pubblicarla nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 


Allegati: