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Delibera 22 gennaio 2004

Delibera/Provvedimento 1/04

Adozione di disposizioni in materia di riconciliazione dell'energia elettrica oggetto di forniture ai clienti del mercato libero nell'anno 2001

Pubblicata su questo sito il 27 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 gennaio 2004,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 13 marzo 1999, n. 13/99, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 13/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 240/00 (di seguito: deliberazione n. 240/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come modificata e integrata (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 27/03);

Considerato che:

  • la deliberazione n. 13/99 prevedeva, tra l'altro, l'accertamento su base oraria dello sbilancio dell'energia elettrica immessa e prelevata nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi e che detto sbilancio, qualora non nullo, fosse oggetto di riconciliazione con il sistema elettrico nazionale ad opera della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) al fine della imputazione e liquidazione delle partite economiche risultanti;
  • la suddetta disciplina del vettoriamento è stata abrogata, a partire dal 1 gennaio 2002, con l'adozione del Testo integrato;
  • il suddetto regime di riconciliazione è stato transitoriamente introdotto, come risulta dalla relazione tecnica alla deliberazione n. 13/99, nella ritenuta sostituzione di meccanismi di mercato allora non ancora dispiegati, in ragione del fatto che la medesima deliberazione veniva adottata contestualmente all'avvio della liberalizzazione;
  • in sede di controllo in ordine all'applicazione della sopra richiamata disciplina ai fini della riconciliazione dell'energia elettrica oggetto di contratti di vettoriamento con clienti del mercato libero nell'anno 2000 sono emerse condizioni di inapplicabilità in ragione della accertata carente installazione di strumenti idonei alla misurazione oraria;
  • in conseguenza di quanto sopra, l'Autorità ha adottato la deliberazione n. 240/00, con la quale sono state fissate modalità convenzionali non discriminatorie per la determinazione delle misurazioni orarie dell'energia elettrica vettoriata in caso di assenza delle misurazioni orarie effettive;
  • con lettera in data 5 agosto 2003, prot. n. GRTN/P2003010436 (prot. Autorità n. 022933 del 7 agosto 2003), il Gestore della rete ha comunicato all'Autorità gli esiti della determinazione dei saldi fisici annuali per ciascuna fascia oraria relativi all'energia elettrica consegnata e riconsegnata nell'ambito dei contratti di vettoriamento per l'anno 2001, anche in applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 240/00, nonché i risultati della valorizzazione di detti saldi in applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 13/99;
  • nell'anno 2001, l'energia elettrica complessivamente prelevata da clienti del mercato libero ha subito un incremento pari circa al 50% rispetto al valore dell'anno 2000; e che tale incremento, come rilevabile dalla relazione annuale dell'Autorità pubblicata nell'anno 2002, è da attribuirsi prevalentemente a clienti finali appartenenti a consorzi, società consortili e multisito nazionali nell'ambito dei quali i punti di riconsegna dell'energia elettrica erano quasi sempre sprovvisti di misuratori orari;
  • l'applicazione della deliberazione n. 13/99 anche come modificata dalla deliberazione n. 240/00, nel contesto appena descritto, conduce ad una distorsione di trattamento tra soggetti utenti del vettoriamento sul piano della valorizzazione delle stesse partite di energia, tra l'energia elettrica vettoriata effettivamente misurata su base oraria e quella determinata su base oraria attraverso i criteri convenzionali di cui alla medesima deliberazione; e che tali distorsioni incidono complessivamente in maniera tanto maggiore quanto maggiore è il quantitativo di energia elettrica prelevata da clienti del mercato libero per i quali non sono disponibili misurazioni orarie dell'energia elettrica vettoriata;

Ritenuto che sia opportuno al fine di rimuovere le citate distorsioni, consentire ai soggetti interessati, per l'anno 2001, di valorizzare i saldi fisici di energia elettrica vettoriata derivanti dalle differenze di energia elettrica consegnata e riconsegnata in ciascuna fascia oraria su base annuale secondo modalità analoghe a quelle adottate per gli anni 2002 e 2003 con la deliberazione n. 27/03, realizzando, quindi, una congrua convergenza con i recenti meccanismi applicati al mercato libero, ferma restando l'applicazione dei parametri economici vigenti nell'anno 2001;

DELIBERA

Di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1
Valorizzazione dei saldi fisici annuali risultanti dai contratti di vettoriamento per l'anno 2001

1.1 È data facoltà ai soggetti titolari di contratti di vettoriamento per l'anno 2001 di avvalersi, in alternativa a quanto prescritto dalle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 marzo 1999, n. 13/99, della liquidazione dei saldi fisici annuali di energia elettrica vettoriata derivanti dalle differenze di energia elettrica consegnata e riconsegnata nel medesimo anno per ciascun contratto di vettoriamento come determinati dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Articolo 2
Modalità di valorizzazione

2.1 Il Gestore della rete, in riferimento a ciascun contratto di vettoriamento in vigore nell'anno 2001, calcola il saldo annuale per fascia con riferimento a ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra:

  1. la differenza dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata in ciascuna delle predette fasce orarie; e
  2. il prezzo medio annuale dell'energia elettrica all'ingrosso per ciascuna delle predette fasce orarie vigente nell'anno 2001.

2.2 Il Gestore della rete determina il saldo complessivo annuale per ciascun contratto di vettoriamento, come somma dei saldi annuali per fascia di cui al comma 2.1.

2.3 Il Gestore della rete comunica a ciascun titolare di un contratto di vettoriamento per l'anno 2001 il saldo complessivo annuale di cui al comma 2.2 e relativo al medesimo contratto.

2.4 I titolari di contratti di vettoriamento possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 1 entro 3 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.3.

2.5 Il Gestore della rete pubblica nel suo sito internet l'elenco dei titolari di contratto di vettoriamento che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 1 specificando, qualora autorizzato dal medesimo titolare, se il relativo saldo complessivo annuale risulti positivo o negativo.

2.6 Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al comma 2.5, eventuali saldi complessivi annuali positivi relativi ad un contratto di vettoriamento, possono essere ceduti a compensazione di saldi di segno opposto relativi ad altri contratti di vettoriamento. Entro il medesimo termine, le transazioni poste in essere ai sensi del presente comma sono comunicate al Gestore della rete.

2.7 Le transazioni di cui al comma 2.6 producono effetti solo qualora ne sia riscontrata, da parte del Gestore della rete, la congruità con i saldi complessivi annuali di cui al comma 2.2 disponibili alle parti. L'esito del riscontro viene comunicato entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.6.

2.8 Il Gestore della rete calcola il saldo finale annuale come somma dei saldi complessivi annuali calcolati ai sensi del comma 2.2, come modificati per effetto delle operazioni di cui al comma 2.6.

2.9 Nel caso in cui, il saldo finale annuale risulti negativo, il titolare del contratto di vettoriamento è tenuto a versare al Gestore della rete l'ammontare di detto saldo.

2.10 Qualora il saldo finale annuale sia positivo, il titolare del contratto di vettoriamento ha diritto a ricevere dal Gestore della rete un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze in energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97, valutato in termini di valor medio nell'anno 2001 e applicato all'energia elettrica relativa a ciascuna fascia determinata:

  1. attribuendo il valore del saldo finale annuale a ciascuna fascia oraria in cui i saldi annuali per fascia di cui al comma 2.1 risultino positivi in proporzione al medesimi saldi;
  2. dividendo le quantità così attribuite per il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui al comma 2.1, lettera b).
Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Con successiva deliberazione l'Autorità provvede alla copertura degli oneri rinvenienti dall'applicazione del presente provvedimento.

 

Di trasmettere il presente provvedimento società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.