Delibera 23 dicembre 2003
Delibera n. 162/03
Rilascio di parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre 2003,
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle attività produttive in data 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarità delle funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale);
Considerato che:
- il decreto ministeriale, come evidenziato anche dalla stessa rubricazione, reca, oltre alle disposizioni, contenute negli articoli 1 e 6, in ordine alla assunzione delle funzioni da parte della società Acquirente unico Spa, anche direttive, contenute negli articoli 3 e 5, alla medesima società in ordine alle modalità di gestione degli approvvigionamenti per il mercato vincolato;
- ai fini dell'adozione delle direttive di cui al precedente alinea, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 79, prevede che siano sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- quanto alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto ministeriale, si riscontra la coerenza con gli indirizzi relativi al Sistema Italia 2004 adottati dal Ministro delle attività produttive con nota in data 31 luglio 2003; e che, in particolare, il comma 1, lettera d), della stessa disposizione, nell'imporre alla società Acquirente unico Spa il vincolo di dotarsi di contratti con funzioni di copertura del rischio, prevede opportunamente una sostanziale neutralizzazione del prezzo dell'energia elettrica ai clienti finali del mercato vincolato rispetto alla volatilità dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 79/99;
- la finalità del vincolo di cui al precedente alinea è realizzata a condizione di rispettare la necessaria proporzionalità tra esigenze di copertura del rischio e contenimento degli oneri imposti all'utenza;
- quanto alle disposizioni dell'articolo 5, il vincolo imposto alla società Acquirente unico Spa ad acquistare l'energia elettrica riveniente dai contratti pluriennali di importazione stipulati dalla società Enel Spa al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in vigore nel trimestre ottobre-dicembre 2003, può compromettere la possibilità di remunerare detta energia ad un prezzo coerente con quello che verrà a formarsi nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 79/99 nel 2004 e negli anni successi, introducendo eccessiva rigidità negli approvvigionamenti di energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- l'articolo 4 del decreto ministeriale costituisce esercizio di una funzione che in base al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99 è intestata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e appare non coerente con i parametri normativi in materia che basano la garanzia dell'equilibrio economico della società Acquirente unico Spa sulla disciplina dei contratti di cessione di energia elettrica e sulla definizione del corrispettivo, senza alcun riferimento al sistema parafiscale del settore elettrico;
Ritenuto che sia comunque necessario rilasciare il parere prescritto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, con riferimento alle sole disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alle direttive adottate dal Ministro delle attività produttive con gli articoli 3 e 5 del decreto 19 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, subordinatamente, quanto alle disposizioni dell'articolo 5, alla definizione di criteri per la remunerazione dell'energia elettrica ceduta dalla società Enel Spa che escludano le rigidità sopra considerate, facendo almeno riferimento ai prezzi che si formeranno nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo;
Di segnalare quanto all'articolo 4 del decreto ministeriale 19 dicembre 2003 la necessità di rispettare le previsioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99 nei termini sopra considerati;
Di trasmettere il presente parere al Ministro delle attività produttive.