Seguici su:






Delibera 11 dicembre 2003

Delibera n. 143/03

Rilascio del parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attivita' produttive in materia di modifica della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 dicembre 2003;

Premesso che:

  • l'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede l'istituzione di un mercato elettrico in cui vengono gestite le offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di seguito: mercato elettrico);
  • l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che la disciplina del mercato elettrico, proposta dalla società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato), sia approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
  • in data 27 novembre 2003 il Ministro delle attività produttive ha trasmesso all'Autorità il documento "Modifica alla Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 2,3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001" (di seguito: schema di Disciplina 2004) (protocollo Autorità n. 030663 del 1 dicembre 2003), come predisposto dal Gestore del mercato e allegato al presente provvedimento (Allegato A);

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e per l'abrogazione della direttiva 96/92/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 127 del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
  • la delibera n.97/01;
  • la delibera dell'Autorità 23 aprile 2002, n.72/02 (di seguito: delibera n. 72/02);

Visti:

  • il documento per la consultazione concernente proposta di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, approvato dall'Autorità in data 28 novembre 2003 (di seguito: documento per la consultazione sul dispacciamento di merito economico);
  • lo schema di Disciplina 2004 (Allegato A);

Considerato che

  • con decreto ministeriale 9 maggio 2001 è stata approvata la disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: la Disciplina 2001), a seguito del parere favorevole dell'Autorità rilasciato con delibera 30 aprile 2001, n. 97/01 (di seguito:delibera n.97/01), subordinatamente ad alcuni interventi di integrazione e modificazione;
  • l'articolo 2, comma 2.3, della Disciplina 2001 prevede che il Gestore dl mercato predisponga proposte di modifica della Disciplina e le renda note ai soggetti interessati, mediante pubblicazione nel proprio sito internet o altro mezzo idoneo, fissando un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni; e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il Gestore del mercato trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro delle attività produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità;

Considerato, inoltre, che:

  • in data 31 luglio 2003 il Ministro delle attività produttive ha, in accordo con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulato alcuni indirizzi per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: Indirizzi del Sistema Italia 2004);
  • in data 1 ottobre 2003 il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha segnalato al Gestore del mercato la necessità di procedere alla modifica di alcune norme contenute nella Disciplina 2001, al fine di renderla coerente con quanto previsto dagli Indirizzi del Sistema Italia 2004;

Considerato che l'Autorità, con delibera n. 72/02, ha espresso parere favorevole relativamente alla previsione di un vincolo di uniformità sul territorio nazionale, indipendentemente dalla localizzazione geografica del punto di acquisto, del prezzo dell'energia elettrica acquistata e alla conseguente modifica, a fronte di un atto di indirizzo del Governo, della deliberazione n. 95/01;

Considerato che:

1. In relazione all'articolo 3 dello schema di Disciplina 2004

Lo schema di Disciplina 2004, all'articolo 3, commi 3.4 e 3.5, prevede l'approvazione tacita del provvedimento qualora non intervenga un provvedimento espresso entro termini prefissati (silenzio-assenso). La procedura di approvazione dello schema di Disciplina 2004 è prevista da una norma primaria (l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99) che non prefigura un'ipotesi di silenzio-tipizzato: la disposizione in commento, di conseguenza, costituisce modifica in contrasto con tale previsione di legge.

2. In relazione all'articolo 52 dello schema di Disciplina 2004

L'articolo 52, comma 52.2, lettera c), dello schema di Disciplina 2004 prevede che il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata o venduta nel mercato di aggiustamento relativamente alle unità di consumo sia unico indipendentemente dalla zona geografica in cui l'unità di consumo è localizzata e che tale prezzo sia pari al rapporto tra:

  • la differenza tra la sommatoria degli acquisti riferiti ai punti di offerta in prelievo valorizzati ai prezzi dell'energia elettrica in ciascuna zona, e la sommatoria delle vendite riferite a punti di offerta in prelievo valorizzate ai prezzi dell'energia elettrica in ciascuna zona;
  • la differenza tra la sommatoria degli acquisti riferiti ai punti di offerta in prelievo e la sommatoria delle vendite riferite ai punti di offerta in prelievo.

Tali modalità di calcolo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata o venduta nel mercato di aggiustamento relativamente a punti di offerta in prelievo possono dare luogo a prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica incongruenti, anche negativi o indeterminati. In particolare, è possibile che il totale delle offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento con riferimento ai punti di offerta in prelievo sia superiore al totale delle offerte di acquisto accettate con riferimento ai medesimi punti. In tal caso, se la valorizzazione degli acquisti relativi ai suddetti punti di offerta fosse superiore alla valorizzazione delle vendite relative ai medesimi punti, il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata o venduta nel mercato di aggiustamento relativamente ai punti di offerta in prelievo risulterebbe negativo.

Conseguentemente, la previsione di un prezzo unico nel mercato di aggiustamento, come determinato all'articolo 52 dello schema di Disciplina 2004, deve essere modificata e integrata. Anche per le offerte di acquisto o di vendita relative a punti di offerta in prelievo si ritiene che vengano adottati prezzi zonali di valorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 52, comma 52.2, lettera b), dello Schema di Disciplina 2004

DELIBERA

  1. Di esprimere, salvo le osservazioni di cui al successivo punto 2, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, parere favorevole relativamente al documento recante "Modifica alla Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001" (di seguito: lo schema di Disciplina 2004) trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dal Ministro delle attività produttive con nota in data 27 novembre 2003, (prot. Autorità n.030663 dell'1 dicembre 2003), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).
  2. Di chiedere che nello schema di Disciplina 2004 vengano inserite le seguenti modifiche e integrazioni:
    1. all'articolo 3, comma 3.4, venga soppresso il periodo "Qualora il Ministro non si pronunci entro trenta giorni dalla trasmissione, la modifica si intende approvata";
    2. all'articolo 3, comma 3.5, venga soppresso il periodo "Qualora il Ministro non si pronunci entro quindici giorni dalla trasmissione, la modifica si intende approvata";
    3. all'articolo 3, comma 3.5, quarto periodo, le parole "si pronunci, nei suddetti termini, non approvando", siano sostituite dalle parole "non approvi";
    4. all'articolo 52, comma 52.2, dalla lettera b), vengano soppresse le parole "ad eccezione di quanto previsto alla successiva lettera c)";
    5. all'articolo 52, il comma 52.2, sia soppressa la lettera c).
  3. Di conferire mandato al Presidente affinché trasmetta il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e per le altre azioni a seguire.