Delibera 12 novembre 2003
Delibera/Provvedimento 128/03
Effettuazione di ispezioni presso le società CONSIAG RETI SPA ed ACAM SPA
Pubblicata su questo sito il 21 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 novembre 2003;
Premesso che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), tra l'altro, compiti di controllo e di ispezione, da esercitare nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- i compiti di controllo e di ispezione conferiti all'Autorità riguardano l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas e comportano verifiche, accertamenti, valutazioni, perizie e sopralluoghi con accesso ad aziende, infrastrutture e impianti;
- l'Autorità, con la deliberazione 31 luglio 2003, n. 89/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 208 dell'8 settembre 2993 (di seguito: deliberazione n. 89/03), in ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 marzo 2003, n. 2438/03 (di seguito: sentenza n. 2438/03), ha integrato la disciplina prevista dalla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), riconoscendo all'esercente il servizio di distribuzione del gas, "nel caso di ambiti tariffari formati da più località per i quali, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione in un territorio vasto con profili altimetrici distinti, la gestione in forma associata determina, a parità di qualità del servizio, costi superiori alla somma dei costi che sarebbero determinati dalla gestione separata di ciascuna singola località", la facoltà di calcolare il vincolo sui ricavi tenendo conto dei maggiori costi derivanti da tale gestione;
- ai fini di cui al precedente alinea, la deliberazione n. 89/03 ha introdotto, ai commi 4.1.3, lettera a), e 4.1.4 della deliberazione n. 237/00, una procedura di verifica individuale, caso per caso, in base alla quale:
- gli esercenti che si trovino nella situazione di cui sopra "trasmettono all'Autorità, congiuntamente alla proposta tariffaria, una dichiarazione basata su evidenze contabili oggettivamente verificabili, dei maggiori costi";
- "l'Autorità procede alle verifiche dei dati dichiarati, mediante controlli tecnici ed ispezioni da svolgere anche in collaborazione con la Guardia di finanza";
- l'articolo 3 della deliberazione n. 89/03 prevede che per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, gli esercenti che si avvalgono della disciplina descritta nelle premesse definiscano, entro e non oltre il 10 settembre 2003, le opzioni tariffarie da essi determinate, dopo averle trasmesse all'Autorità, ai fini della loro verifica ed approvazione;
Visti:
- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, il quale stabilisce che il corpo della Guardia di finanza, in relazione alla proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le Autorità indipendenti che ne facciano richiesta e che nell'espletamento di tali attività i militari del corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti;
Visti:
- il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 1996, n. 5/96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 93 del 22 aprile 1997, come successivamente integrato e modificato con la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2001, n. 26/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 69 del 23 marzo 2001;
- la delibera 14 settembre 2001, n. 199/01 (di seguito: delibera n. 199/01), di approvazione del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza in materia di ispezioni (di seguito: il Protocollo);
- la deliberazione n. 89/03;
- la sentenza n. 2438/03;
Visto il documento "Proposta di delibera per l'effettuazione di ispezioni presso le società Consiag Reti Spa ed Acam Spa" (PROT. AU/03/216);
Considerato che:
- la società Consiag Reti Spa (di seguito: Consiag) con note rispettivamente in data 9 settembre 2003 (prot. Autorità n. 24573 dell'11 settembre 2003) e in data 30 settembre 2003 (prot. Autorità n. 26639 del 3 ottobre 2003) ha trasmesso all'Autorità le opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 e le proposte tariffarie per l'anno termico 2003-2004;
- la società Acam Spa (di seguito: Acam) con nota in data 10 settembre 2003 (prot. Autorità n. 24871 del 15 settembre 2003) ha trasmesso all'Autorità le opzioni tariffarie per gli anni termici 2001/2002 e 2002/2003 ,
Ritenuto che sia necessario effettuare ispezioni ai fini delle verifiche previste dalla disciplina introdotte dalla deliberazione n. 89/03 sopra richiamata;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. ing. Claudio di Macco e con il dott. Antonio Molteni, nella posizione rispettivamente di direttore dell'Area gas e di direttore del Servizio legislativo e legale
DELIBERA
- Di effettuare ispezioni presso la società Consiag Reti Spa e la società Acam Spa, da attuare nel periodo intercorrente tra la data di notificazione del presente provvedimento e il 31 dicembre 2003, sulla base del documento allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- Di disporre che le operazioni ispettive di cui al punto precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e dalla Guardia di finanza nel quadro del Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la stessa Autorità e la Guardia di finanza in materia di ispezioni approvato con delibera dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 e siglato in data 9 ottobre 2001 (di seguito: il Protocollo), previa notifica, con preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, all'esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui verranno effettuate le operazioni ispettive;
- Di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento a:
- Consiag Reti Spa, con sede legale in via F. Targetti n. 26, 59100, Prato;
- Acam Spa, con sede legale in via A. Picco n. 22, 19124, La Spezia;
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di finanza;
- Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- Di dare mandato al Direttore generale dell'Autorità affinché siano formati ed inviati gli avvisi di cui al precedente punto 3 e le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo;
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.