Delibera 10 settembre 2003
Delibera n. 102/03
Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli schemi di convenzione trasmessi dal Ministero delle Attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 settembre 2003,
Premesso che:
- con note in data 3 aprile 2003 prot. n. 252332 (prot. Autorità n. 014627 del 15 aprile 2003) e 8 maggio 2003 prot. n. 253845 (prot. Autorità n. 017353 del 19 maggio 2003), allegate alla presente delibera (Allegati A e B), la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) sedici (16) schemi di convenzione predisposti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) con imprese produttrici - distributrici (di seguito: schemi di convenzione), ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, dispone che "Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte delle imprese produttrici - distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento Cip n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato";
- l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto 21 novembre 2000) prevede che "ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, è determinata, con validità ed efficacia giuridica ed economica, a far data dall'1 gennaio 2001, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete";
- l'articolo 2, comma 4, del decreto 21 novembre 2000 prevede inoltre che "per rendere operativo il disposto dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore della rete provvede, entro quindici giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le convenzioni previste al comma 12, dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, per la cessione, da parte delle imprese produttrici - distributrici, dell'energia e dei diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento Cip n. 6/92. Le convenzioni, redatte tenendo conto della convenzione-tipo approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, vengono sottoscritte entro i quindici giorni successivi alla loro autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità; in caso di mancata stipula entro il termine indicato, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi trenta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito provvedimento Cip n. 6/92), come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994 (di seguito: decreto 4 agosto 1994);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992 (di seguito: decreto 25 settembre 1992);
- il decreto 21 novembre 2000;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99, recante aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 158 dell' 8 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 81/99);
- le delibere dell'Autorità 27 luglio 2000 n. 175/00, 26 giugno 2001 n. 144/01 e 5 luglio 2001 n. 151/01, come successivamente modificate ed integrate, recanti attestazione dei soggetti adempienti e inadempienti all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica;
- la delibera 29 novembre 2002, n. 198, con la quale l'Autorità ha rilasciato, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, parere favorevole in merito a cinquantatre (53) schemi di convenzione trasmessi dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;
- la delibera 17 aprile 2003, n. 34, con la quale l'Autorità ha rilasciato, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, parere favorevole in merito a nove (9) schemi di convenzione trasmessi dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;
- il decreto del Ministro delle attività produttive 10 marzo 2003 recante autorizzazione al Gestore della rete a stipulare, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, con le imprese produttrici - distributrici le convenzioni per la cessione dell'energia elettrica e dei relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento Cip n. 6/92, conformemente alle note ministeriali del 31 maggio e 13 agosto 2002, rispettivamente prot. n. 209449 e n. 214268;
- il decreto del Ministro delle attività produttive 21 luglio 2003 recante autorizzazione al Gestore della rete a stipulare, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, con le imprese produttrici - distributrici le convenzioni per la cessione dell'energia elettrica e dei relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento Cip n. 6/92, conformemente alla nota ministeriale del 21 gennaio 2003, prot. n. 247080;
- i sedici (16) schemi di convenzione predisposti dal Gestore della rete con imprese produttrici - distributrici, ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99, trasmessi all'Autorità dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive con le note di cui agli Allegati n. 1 e n. 2, richiamati in premessa;
Visto il documento "Proposta di delibera per il rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli schemi di convenzione trasmessi dal ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (PROT. AU/03/168);
Considerato che:
- a decorrere dall'1 gennaio 2001 il Gestore della rete è subentrato all'Enel Spa nella titolarità dei rapporti giuridici inerenti la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta dagli altri operatori nazionali;
- la durata degli schemi di convenzione risulta essere pari a otto anni a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione degli impianti per i quali è stato riconosciuto dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico il periodo di collaudo e avviamento, ai sensi del titolo II, punto 4-bis, del provvedimento Cip n. 6/92, come modificato e integrato dal decreto 4 agosto 1994;
- gli schemi di convenzione sono redatti tenendo conto della convenzione - tipo approvata con decreto 25 settembre 1992;
- gli schemi di convenzione sono coerenti con il quadro regolatorio di riferimento delineato dall'Autorità con riguardo ai prezzi di cessione dell'energia elettrica, ai requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99, nonché in materia di misura dell'energia elettrica e di condizioni di accesso alla rete;
- i prezzi di cessione dell'energia elettrica previsti dagli schemi di convenzione sono conformi alla disciplina dettata dal titolo II, punti 2 e 3, del provvedimento Cip n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 1994, per gli impianti entrati in esercizio in data anteriore all'1 gennaio 1997, e dalla deliberazione n. 81/99 per gli impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997, salvo le deroghe previste dall'articolo 5, comma 1, della medesima deliberazione n. 81/99;
Ritenuto che sia opportuno esprimere parere favorevole in merito ai sedici (16) schemi di convenzione di cui in premessa;
Su proposta del Direttore generale, di intesa con il dott. Piergiorgio Berra e con il dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di direttore del Servizio legislativo e legale dell'Autorità
DELIBERA
Di esprimere, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, parere favorevole in merito ai sedici (16) schemi di convenzione trasmessi dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive con note in data 3 aprile 2003, prot. n. 252332 (prot. Autorità n. 014627 del 15 aprile 2003) e 8 maggio 2003, prot. n. 253845 (prot. Autorità n. 017353 del 19 maggio 2003), allegate alla presente delibera, di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegati A e B).
Di trasmettere la presente delibera al Ministro delle attività produttive.
Di conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.