Delibera 02 settembre 2003
Delibera n. 96/03
Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito alla determinazione delle partite economiche relative all'articolo 2, comma 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 settembre 2003;
Premesso che:
- l'articolo 2, comma 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03) prevede che dall'1 gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggior valorizzazione della produzione idroelettrica come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- l'articolo 2, comma 2, della legge n. 83/03 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità che si esprime entro il termine di trenta giorni, con uno o più decreti determina le partite economiche relative all'articolo 2, comma 1, della medesima legge ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno;
- con nota in data 6 agosto 2003 (prot. Autorità n. 022941 del 7 agosto 2003), allegata alla presente delibera (Allegato A), la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) uno schema di decreto interministeriale in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 83/03 (di seguito: schema di decreto), chiedendo il rilascio del prescritto parere;
Visti:
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto 26 gennaio 2000;
- la legge n. 83/03;
- l'Allegato A della deliberazione 228/01 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 227 (di seguito: Testo integrato);
Visto il documento "Proposta di delibera per il rilascio del parere dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in merito alla determinazione delle partite economiche relative all'articolo 2, comma 1, della legge 17 aprile 2003, n. 83" (PROT. AU/03/160);
Considerato che:
- con nota del 4 luglio 2003 (prot. Autorità n. 020328 del 4 luglio 2003) la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha comunicato all'Autorità il gettito della componente tariffaria A7 per la compensazione della maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di competenza dell'anno 2002 e del primo bimestre 2003 e che gli uffici dell'Autorità hanno trasmesso tale informazione alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive con nota del 5 agosto 2003 (prot. n. PB/M03/2290/md);
- con nota dell'11 agosto (prot. Autorità n. 023121 del 11 agosto 2003) la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in seguito ad una richiesta di verifica degli uffici dell'Autorità, con nota del 7 agosto 2003 (prot. Autorità PB/M03/2356/md), ha modificato i dati precedentemente comunicati, inviando una nuova tabella, allegata alla presente delibera (Allegato B);
- nella predisposizione dello schema di decreto, ai fini della determinazione delle partite economiche relative all'articolo 2, comma 1, della legge n. 83/03, sono stati utilizzati i dati della Cassa conguaglio per il settore elettrico che l'Autorità ha trasmesso alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive con nota del 5 agosto 2003 (prot. n. PB/M03/2290/md);
- elemento delle disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno è la previsione dei tempi entro cui detto rimborso deve essere effettuato;
- ai fini del rimborso delle partite economiche relative all'articolo 2, comma 1, della legge n. 83/03 e della copertura del relativo fabbisogno, lo schema di decreto prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizzi le disponibilità esistenti nel Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui al comma 40.1, lettera e), del Testo integrato (di seguito: Conto A6);
- il Conto A6 non ha nessuna relazione causale con le partite economiche in oggetto in quanto le disponibilità di gettito connesse a tali partite è stato utilizzato per finanziare il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate all'articolo 40, comma 40.1, lettera b) (di seguito: Conto A3) e che ciò ha consentito di ridurre l'onere tariffario a carico del cliente per la copertura dei costi connessi al finanziamento delle fonti rinnovabili coperti dal Conto A3;
- affinché i valori delle componenti tariffarie A siano rappresentativi dei costi connessi al finanziamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, è necessario che il rimborso sia effettuato a valere sullo stesso conto a cui è stata destinata la disponibilità di gettito di cui al precedente alinea;
Ritenuto:
- necessario che gli importi da rimborsare alle imprese riportati nell'Allegato A dello schema di decreto siano modificati per adeguarli a quanto indicato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nell'ultima nota del 11 agosto 2003 allegata alla presente delibera (Allegato B);
- necessario definire i tempi entro cui il rimborso delle partite economiche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 83/03 deve essere effettuato;
Su proposta del Direttore generale, di intesa con il dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità dell'Autorità
DELIBERA
1. Di esprimere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 aprile 2003, n. 83(di seguito: legge n. 83/03), parere favorevole in merito allo schema di decreto interministeriale trasmesso dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive con nota in data 6 agosto 2003 (prot. Autorità n. 022941 del 7 agosto 2003), allegata alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), subordinatamente:
- alla modifica dell'Allegato A dello schema di decreto mediante adeguamento degli importi da rimborsare a quanto indicato nella tabella allegata alla presente delibera (Allegato B) di cui forma parte integrante e sostanziale;
- alla soppressione dell'articolo 1, comma 2;
- all'integrazione del decreto mediante indicazione dei tempi entro cui la Cassa conguaglio per il settore elettrico effettuerà il rimborso delle partite economiche relative all'articolo 2, comma 1, della legge n. 83/03, previa comunicazione all'Autorità dell'adozione delle disposizioni necessarie ad assicurare la disponibilità della provvista economica.
2. Di trasmettere la presente delibera al Ministro delle attività produttive.
3. Di conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.