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Delibera 02 settembre 2003

Delibera/Provvedimento 95/03

Proroga dei termini di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 luglio 2003, n. 87/03.

Pubblicata su questo sito il 3 settembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 214 del 15-9-2003

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 settembre 2003,

Premesso che:

  • con deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha integrato la disciplina definita dalla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), prevedendo una procedura di calcolo del capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato;
  • l'articolo 3, comma 3.1, della citata deliberazione n. 87/03 prevede che gli esercenti che si avvalgono di detta procedura di calcolo "presentano:
    1. le proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 entro il 10 settembre 2003;
    2. le proposte di opzioni tariffarie per l'anno termico 2003-2004 entro il 30 settembre 2003";
  • sino alla data odierna sono pervenute all'Autorità n. 14 richieste di proroga dei termini di cui al precedente alinea;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Viste:

  • la deliberazione n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 18 luglio 2002, recante modifica e integrazione della deliberazione n. 237/00;
  • la delibera dell'Autorità 17 aprile 2003, n. 36/03, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 19 dicembre 2002, n. 171/03 (di seguito: sentenza n. 171/03);
  • la deliberazione n. 87/03;
  • le sentenze del Tar Lombardia 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01;
  • la sentenza n. 171/03;

Considerato che la procedura di calcolo del capitale investito prevista dalla deliberazione n. 87/03 riproduce, con modificazioni introdotte in seguito agli esiti della consultazione, la precedente procedura definita dalla deliberazione n. 122/02, sulla base della quale gli esercenti avevano formulato le proposte di opzioni tariffarie; e che pertanto i termini previsti dal citato articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 87/03 consentirebbero un congruo periodo di tempo per la formulazione delle proposte;

Ritenuto che, in considerazione della natura in parte innovativa degli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 87/03, anche al fine di uniformare le scadenze stabilite in detta deliberazione, sia opportuno concedere una proroga limitatamente al termine di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), per la presentazione delle proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, dal 10 settembre al 30 settembre 2003;

DELIBERA

Di prorogare al 30 settembre 2003 il termine per la presentazione delle proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 luglio 2003, n. 87/03;

Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

 


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