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Delibera 24 luglio 2003

Delibera/Provvedimento 85/03

Modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01, per l'ammissione a carico del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei progetti di ricerca svolti dalla società Cesi spa e per l'erogazione di acconti a valere sul medesimo fondo

Pubblicata su questo sito l'8 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA'PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 luglio 2003,

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), individua tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
  • l'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico siano posti a carico del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca (di seguito: il Fondo), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa)
  • l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto 17 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto 26 gennaio 2000, stabilisce che, per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, l'Autorità definisce le modalità per la presentazione ed i criteri per la verifica dei programmi di ricerca predisposti dalla società Cesi Spa (di seguito: Cesi) da ammettere a copertura parziale o totale a carico del Fondo;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto 26 gennaio 2000;
  • il decreto 17 aprile 2001;
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 72 del 27 marzo 2003 (di seguito: decreto 28 febbraio 2003);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 158/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 230 del 3 ottobre 2001 (di seguito: deliberazione n. 158/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2002, n. 55/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 104 del 6 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 55/02);
  • la delibera dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 144/02 (di seguito: delibera n. 144/02);

Visto il documento "Proposta di delibera per la modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01, per l'ammissione a carico del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei progetti di ricerca svolti dalla società Cesi Spa e per l'erogazione di acconti a valere sul medesimo fondo" (PROT. AU/03/141);

Considerato che:

  • l'articolo 13, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000, stabilisce che sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo vengono interamente assegnate al Cesi;
  • l'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 stabilisce che, per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo vengono assegnate al Cesi, a titolo di acconto e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, a copertura dei costi delle attività di progetti di ricerca ammessi al finanziamento secondo le modalità e criteri definiti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto 17 aprile 2001;
  • l'articolo 13, comma 1, del decreto 28 febbraio 2003, recante modalità di gestione del Fondo, stabilisce che, al fine di garantire il raccordo dell'organizzazione strutturale di cui al medesimo decreto con il previgente sistema, la disponibilità di competenza del Fondo, per gli anni 2002 e 2003, è assegnata, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, al Cesi:
    1. per il finanziamento dei progetti di ricerca ammessi a contributo del Fondo, per la parte che non è stata coperta dalle erogazioni a valere sulla disponibilità di competenza del medesimo Fondo per gli anni 2000 e 2001;
    2. per il finanziamento dei progetti di ricerca avviati o svolti nel corso dell'anno 2002, ovvero da avviare nel corso dell'anno 2003, qualora i medesimi progetti vengano ammessi ai contributi del Fondo;
  • l'articolo 7, comma 2, della deliberazione n. 53/00, prevede siano versate al Cesi le disponibilità del Fondo di competenza fino al 30 giugno 2000;
  • l'articolo 5, comma 4, della deliberazione n. 158/01, prevede che la Cassa eroghi al Cesi un acconto che integri gli acconti già erogati per effetto della deliberazione n. 53/00, fino ad un valore pari alla competenza del Fondo per lo stesso anno 2000, a copertura dei finanziamenti riconosciuti ai progetti di ricerca conclusi nel corso dell'anno 2000, e ai progetti in corso o avviati durante tale anno, salve le verifiche da effettuare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001;
  • con la deliberazione n. 144/02, l'Autorità ha disposto che, per l'anno 2001, la Cassa eroghi al Cesi un acconto che integri gli acconti già erogati a seguito delle deliberazioni n. 53/00 e n. 158/01, fino ad un valore pari alla competenza corrispondente al primo semestre dell'anno 2001 del Fondo, a copertura dei finanziamenti riconosciuti ai progetti di ricerca conclusi nel corso degli anni 2000 e 2001 e ai progetti in corso o avviati durante l'anno 2001, salve le verifiche da effettuare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001.
  • l'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, stabilisce che le verifiche svolte dall'Autorità, ai fini dell'ammissione dei progetti di ricerca alla copertura del Fondo, devono essere volte all'accertamento del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, nonché tenendo conto di criteri di economicità ed impiego efficiente delle risorse e della diffusione dei risultati dei progetti di ricerca con i mezzi più opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale;
  • l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 158/01, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 55/02, prevede che l'Autorità decide l'ammissibilità al finanziamento del Fondo per ciascuno dei progetti di ricerca, determina la misura, parziale o totale, del finanziamento, e provvede, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, sulla base di istruttorie curate attraverso l'avvalimento di esperti (di seguito: gli esperti) nominati, coordinati e supportati sul piano operativo e logistico dalla Cassa;
  • fino alla data di pubblicazione del decreto 17 aprile 2001 non erano disponibili i criteri da adottare per la verifica dei programmi di ricerca predisposti dal Cesi;
  • la deliberazione n. 158/01 ha stabilito a far data dall'11 luglio 2001, le modalità per la presentazione ed i criteri per la verifica dei progetti di ricerca svolti dal Cesi da ammettere a carico del Fondo;
  • l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 158/01 stabilisce che, ai fini dell'ammissione al finanziamento, il Cesi presenta all'Autorità i singoli progetti di ricerca descrivendone le caratteristiche rilevanti per mezzo di schede di progetto redatte sulla base dello schema di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione (di seguito: le schede progetto) contenenti, tra l'altro, la proposta di finanziamento parziale o totale dei costi sostenuti o previsti per ciascun progetto di ricerca con riferimento alle fasi di avanzamento, o al costo complessivo del progetto qualora questo sia stato concluso, allo scopo di definirne l'eventuale copertura a carico del Fondo; e che l'articolo 4, comma 4, della medesima deliberazione stabilisce che il Cesi provvede ad aggiornare le schede di progetto relative ai progetti di ricerca ammessi a finanziamento ogniqualvolta sono stati raggiunti stati di avanzamento pari al 50% o all'80% delle attività, oppure tali progetti sono giunti a conclusione;
  • con lettera in data 19 novembre 2001, protocollo n. A1/034599 (prot. Autorità n. 22230 in pari data) il Cesi ha trasmesso all'Autorità le schede progetto relative ai progetti di ricerca da svolgere nell'arco del triennio dal 2000 al 2002 ed elencati nella colonna A della Tabella n. 1 allegata alla presente delibera, contenenti, tra l'altro, le proposte di finanziamento per ciascun progetto il cui ammontare complessivo corrisponde a 217.100.000,00€ così suddiviso: 70.300.000,00€ per l'anno 2000, 72.100.000,00€ per l'anno 2001 e 74.700.000,00€ per l'anno 2002;
  • con lettere in data 28 giugno 2002, protocollo n. A2/022002 (prot. Autorità n. 014170 dell'8 luglio 2002), 20 dicembre 2002, protocollo n. A2/041256 (prot. Autorità n. 27686 del 23 dicembre 2002) e 30 aprile 2003, protocollo n. A3/015113 (prot. Autorità n. 15961 del 30 aprile 2003), inviate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 158/01, il Cesi ha aggiornato e trasmesso all'Autorità le schede progetto relative ai progetti di ricerca elencati nella colonna A della Tabella n. 1 allegata alla presente delibera;
  • le schede progetto di cui al precedente alinea recano evidenza, tra l'altro:
    1. dell'estensione del periodo temporale di svolgimento dei progetti di ricerca includendo in detto periodo anche l'anno 2003;
    2. dell'aggiornamento al 30 agosto 2002 delle proposte di finanziamento presentate in data 19 novembre 2001, per un ammontare complessivo pari a 215.324.000,00€, come risulta dalla colonna B della Tabella n. 1 allegata al presente provvedimento, così suddiviso: 70.337.000,00€ per l'anno 2000, 70.344.000,00€ per l'anno 2001, 56.585.000,00€ per l'anno 2002 e 18.059.000,00€ per l'anno 2003;
    3. dello stato di avanzamento di ciascun progetto che, al 30 aprile 2003, ha superato per tutti la quota dell'80%;
  • con lettera in data 5 dicembre 2002, protocollo n. 1640 (prot. Autorità n. 25907 del 9 dicembre 2002) (di seguito: lettera 5 dicembre 2002), la Cassa ha trasmesso all'Autorità, unitamente ai rapporti degli esperti chiamati, per ciascun progetto, a fornire elementi di valutazione in ordine al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, ai criteri di economicità ed impiego efficiente delle risorse ed alla diffusione dei risultati dei progetti di ricerca (di seguito: i rapporti), una relazione di accompagnamento ove, tra l'altro, si evidenza che:
    1. nel corso delle attività istruttorie sono stati rilevati problemi connessi all'esposizione dei costi a tariffa, alle modalità di affidamento a terzi di contratti per l'attività di ricerca, alle modalità di valutazione degli stati di avanzamento, all'eccessiva frammentazione del personale impiegato in ciascun progetto, alla mancanza di cofinanziamenti e di partecipazione a progetti internazionali, alla decisione del Cesi di posporre al 2003 il completamento di attività previste per il 2002, che evidenziano divergenze rispetto ai criteri di economicità ed impiego efficiente delle risorse;
    2. con riferimento ai progetti di ricerca denominati ASISGEN, COMPA e SOSTE, gli esperti non sono giunti a conclusioni unanimi quanto alla coerenza dei progetti di ricerca agli obiettivi della ricerca di sistema;
    3. alla stessa data la Cassa ha erogato a favore del Cesi, in applicazione delle deliberazioni n. 53/00, n. 158/01 e n. 144/02, acconti per un ammontare complessivo pari a 116.769.793,74 €;
  • fatta eccezione per i progetti di ricerca denominati ASISGEN, COMPA e SOSTE, i rapporti di cui al precedente alinea forniscono elementi di valutazione in ordine alla coerenza dei progetti di ricerca agli obiettivi della ricerca di sistema e, a tal fine, attribuiscono ad ogni progetto di ricerca sviluppato dal Cesi un coefficiente da utilizzarsi ai fini dell'ammissione del medesimo progetto al finanziamento del Fondo (di seguito: coefficiente di ammissibilità), così come riportato nella colonna E della Tabella n. 1 allegata al presente provvedimento;
  • con nota in data 3 gennaio 2003, prot. Autorità n. PB/M03/15/pb, l'Autorità ha rappresentato alla Cassa l'opportunità di svolgere approfondimenti di analisi, con specifico riferimento all'imputabilità dei costi sostenuti dal Cesi alle attività svolte nell'ambito della ricerca di sistema e ai progetti di ricerca denominati ASISGEN, COMPA e SOSTE, per i quali gli esperti non erano giunti a conclusioni unanimi;
  • con lettera in data 19 marzo 2003, protocollo n. 364 (prot. Autorità n. 10710 del 24 marzo 2003), la Cassa ha trasmesso all'Autorità, ad integrazione di quanto inviato con la lettera 5 dicembre 2002, i rapporti di valutazione dei progetti di ricerca denominati ASISGEN, COMPA e SOSTE, con l'attribuzione del relativo coefficiente di ammissibilità, così come riportato nella colonna E della Tabella n. 1 allegata al presente provvedimento;
  • l'applicazione dei predetti coefficienti di ammissibilità, in ragione della diversa rispondenza del singolo progetto di ricerca ai parametri di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, comporta un consistente abbattimento delle proposte di finanziamento presentate dal Cesi;
  • con lettera in data 12 maggio 2003, protocollo n. 0595 (prot. Autorità n. 17067 del 14 maggio 2003), la Cassa ha trasmesso all'Autorità il documento recante "Analisi dei costi imputabili contabilmente alla ricerca di sistema" nel quale è stato individuato l'ammontare complessivo dei costi imputabili allo svolgimento delle attività afferenti la ricerca di sistema, nell'anno 2001, rilevati in base alla loro natura nel conto economico del bilancio di esercizio del Cesi per il medesimo anno, escludendo, da tale determinazione, costi che non possono essere, per loro natura, imputabili all'attività di ricerca di sistema, in quanto direttamente riferibili ad altre linee di attività del Cesi;
  • come risulta dal documento di cui al precedente alinea, i costi imputabili all'attività di ricerca di sistema nell'anno 2001 ammontano a 65.865.640,00 €, pari al 93,6% (di seguito: coefficiente di riduzione) della proposta di finanziamento della proposta di finanziamento formulata dal Cesi per l'anno 2001;
  • il coefficiente di riduzione della proposta di finanziamento costituisce un dato omogeneo suscettibile di uguale applicazione con riferimento a ciascun progetto e può essere assunto, in considerazione della stabilità dell'assetto organizzativo del Cesi nel segmento temporale d'interesse, come dato significativo per gli anni 2000, 2002 e 2003, al fine della definizione dei costi imputabili all'attività di ricerca per i medesimi anni;
  • l'esclusione dei costi non imputabili alla ricerca di sistema attraverso l'applicazione del coefficiente di riduzione, in ragione del criterio di economicità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, e di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 158/01, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 55/02, comporta un ulteriore consistente abbattimento delle proposte di finanziamento presentate dal Cesi;
  • la valutazione dei progetti di ricerca in ragione del criterio dell'efficienza di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, potrà comunque essere compiuta in via definitiva in sede di verifiche da effettuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, all'ultimazione dei progetti di ricerca;
  • la predetta valutazione ha carattere residuale da un lato in quanto le valutazioni sin qui condotte e, conseguentemente, gli abbattimenti operati sulle proposte di finanziamento presentate dal Cesi, in ragione della diversa rispondenza del singolo progetto di ricerca ai parametri di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di economicità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, hanno permesso di ridimensionare l'entità dell'onere per il sistema elettrico con riferimento ad un settore, la ricerca di sistema, transitoriamente contrassegnato dall'esclusione del confronto concorrenziale, e definitivo dall'altro in quanto l'identificazione dei singoli progetti di ricerca e la loro ammissibilità al finanziamento a carico del Fondo sono stati determinati in sede di attività istruttoria;
  • con lettera in data 12 giugno 2003, protocollo n. A3/021213 (prot. Autorità n. 018881 del 13 giugno 2003), il Cesi ha rappresentato all'Autorità l'opportunità di procedere ad un'applicazione graduale dei coefficienti di ammissibilità al fine di tenere in considerazione l'impossibilità, da parte del medesimo Cesi, per gli anni 2000 e 2001, di configurare l'attività di ricerca secondo modalità note soltanto dalla data di pubblicazione della deliberazione n. 158/01;

Ritenuto che:

  • data l'oggettiva impossibilità, da parte del Cesi, di configurare l'attività di ricerca secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 158/01 fino al 31 dicembre 2001, sia opportuno applicare i coefficienti di ammissibilità relativi a ciascun progetto con riferimento unicamente agli anni 2002 e 2003;
  • sia opportuno conseguentemente modificare, in via di autotutela e con effetto ex tunc, l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 158/01, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione 4 aprile 2002, n. 55/02, al fine di meglio precisare i criteri per le verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001;
  • sia opportuno ammettere al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, i progetti di ricerca sviluppati dal Cesi di cui alla colonna A della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento, fatta salva la possibilità di procedere, ove necessario, ad una ulteriore valutazione dei medesimi, in relazione all'uso efficiente delle risorse,in sede di definitive verifiche da effettuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, al termine delle attività di ricerca;
  • applicare, con riferimento alla proposta di finanziamento presentata dal Cesi per ciascun progetto, un coefficiente di riduzione pari al 93,6%;
  • in conseguenza della modifica di cui al secondo alinea, applicare, con riferimento alla proposta di finanziamento presentata dal Cesi per ciascun progetto, come ridotta ai sensi del precedente alinea, il coefficiente di ammissibilità di cui alla colonna E della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento, relativamente agli anni 2002 e 2003;
  • per garantire l'ordinata conclusione dei progetti di ricerca, prevedere che la Cassa eroghi al Cesi un ulteriore acconto, ad integrazione degli acconti già erogati a seguito della deliberazione n. 53/00, della deliberazione n. 158/01 e della deliberazione n. 144/02, un ulteriore acconto, fino ad un massimo complessivamente pari, per ogni singolo progetto, all'80% delle somme riportate nella colonna F della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento, salvo conguaglio finale;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità

DELIBERA

di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1
Modifica della deliberazione 11 luglio 2001, n. 158/01

1.1 L'articolo 6, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 158/01, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2002, n. 55/02, è sostituito dal presente:

"6.1 Ai fini dell'ammissione di ciascun progetto di ricerca al finanziamento del Fondo, le verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, sono svolte dall'Autorità sulla base di istruttorie curate attraverso l'avvalimento di esperti che la Cassa conguaglio nomina, anche mediante richieste a istituzioni o amministrazioni pubbliche competenti nella ricerca di sistema del settore dell'energia elettrica, coordina e supporta sul piano operativo e logistico. Con riferimento agli anni 2000 e 2001, tali verifiche sono svolte riconoscendo al Cesi i costi sostenuti per lo svolgimento dei progetti di ricerca, previa valutazione dell'economicità e dell'impiego efficiente delle risorse ".

Articolo 2
Progetti di ricerca ammessi al finanziamento e misura del finanziamento

2.1 Sono ammessi alla copertura del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: il Fondo), i progetti di ricerca sviluppati dalla società Cesi Spa (di seguito: Cesi) oggetto dei Rapporti di valutazione inviati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con lettere in data 5 dicembre 2002, prot. n. 1640 (prot. Autorità n. 25907 del 9 dicembre 2002) e in data 19 marzo 2003, prot. n. 364 (prot. Autorità n. 10710 del 24 marzo 2003), e riportati nella colonna A della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento.

2.2 I progetti di ricerca di cui al comma precedente sono ammessi alla copertura del Fondo nella misura indicata nella colonna F della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento.

2.3 E' fatta salva la possibilità di procedere, ove necessario, ad una ulteriore valutazione dei medesimi progetti di ricerca, in relazione all'uso efficiente delle risorse,in sede di definitive verifiche da effettuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001, al termine delle attività di ricerca.

Articolo 3
Erogazione del finanziamento

3.1 Entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) provvede ad erogare al Cesi, a carico del Fondo, un ulteriore acconto, fino ad un massimo complessivamente pari, per ogni singolo progetto, all'80% delle somme riportate nella colonna F della Tabella n. 1, allegata al presente provvedimento, salvo conguaglio finale.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento viene comunicato al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

4.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

 


Allegati: