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Delibera 26 giugno 2003

Delibera/Provvedimento 71/03

Tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01

Pubblicata su questo sito l'8.7.2003, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.
GU n. 170 del 24-7-2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003,

Premesso che:

  • l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, e in particolare le aree del Mezzogiorno;
  • con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha adottato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto;
  • l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n.273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (di seguito: legge n. 273/02), prevede che, a decorrere dall'anno termico 2002 - 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00 non si applicano alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano;
  • l'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01 prevede che le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale dei gasdotti, rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con indicazione di volumi di gas da stoccaggio, e costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono formulate sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 11 della deliberazione n. 120/01 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione;
  • l'articolo 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01 dispone che dette proposte sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 164/00;
  • la legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Regione Siciliana, Parte prima, 27 marzo 2002, n. 14 (di seguito: legge regionale n. 2/02), che all'articolo 6 istituisce un tributo ambientale sui gasdotti;
  • la legge n. 273/02;

Visti:

  • la deliberazione n. 120/01 e la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2002, n.127/02, recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001 n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 176 del 29 luglio 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2001, n. 193/01, recante disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in attuazione della deliberazione n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 217 del 18 settembre 2001;
  • la delibera dell'Autorità 23 maggio 2002, n. 96/02, recante segnalazione al Governo concernente disposizioni della legge regionale n. 2/02;
  • la delibera dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 112/02, recante nota alla Commissione europea in merito ad alcune disposizioni della legge regionale n. 2/02;
  • la delibera dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 113/02, recante segnalazione al Parlamento concernente disposizioni della legge regionale n. 2/02;
  • la delibera dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 120/02, recante valutazione delle proposte della società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) per lo svolgimento del servizio di trasporto del gas, ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione n. 120/01 per l'anno termico 2002-2003 (di seguito: delibera n. 120/02);
  • la delibera dell'Autorità 25 luglio 2002, n. 146/02, recante disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione n. 120/01;
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 21 novembre - 19 dicembre 2002, n. 00130/2003, pubblicata con deposito in segreteria il 24 gennaio 2003 (di seguito: sentenza n. 130/03);

Considerato che:

  • con la delibera n. 120/02, l'Autorità ai fini della verifica delle proposte tariffarie presentate dalla Snam Rete Gas per l'anno termico 2002-2003, ha disapplicato l'articolo 6 della legge regionale n. 2/02, in quanto in contrasto con norme comunitarie direttamente applicabili;
  • gli effetti della disapplicazione di cui al precedente alinea sono stati subordinati dall'Autorità all'esito dell'accertamento dell'effettiva debenza da parte della stessa Snam Rete Gas del sopra citato tributo; e che, a tal fine, sulla base del punto 3 della citata delibera n. 120/02, la Snam Rete Gas è stata autorizzata ad inserire nei contratti con i propri clienti clausole volte a garantire una rapida definizione di conguagli a suo favore;
  • con la sentenza n. 130/03, il Tar Lombardia, respingendo il ricorso presentato dalla Snam Rete Gas avverso alla delibera n. 120/02, ha dichiarato "in via incidentale, l'incompatibilità con il diritto comunitario del tributo ambientale istituito con l'articolo 6 della legge regionale n. 2/02", ritenendo "legittima, e anzi doverosa la disapplicazione della norma regionale" operata dall'Autorità con la citata delibera;
  • con la medesima sentenza, il Tar Lombardia ha altresì precisato che la natura incidentale, e quindi non definitiva, della dichiarazione di cui al precedente alinea, è dovuta al fatto che l'accertamento definitivo della debenza del tributo integra "una controversia attribuita alla competenza delle commissioni tributarie, [...] vertendosi in materia di diritti soggettivi"; e che ad oggi non risulta che dette commissioni si siano pronunciate in merito;
  • in data 31 marzo 2003 (prot. Autorità n. 012055 del 31 marzo 2003), la Snam Rete Gas ha presentato le proposte di cui all'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2003 - 2004, comprensive di una proposta relativa alle tariffe applicabili qualora fosse accertata l'effettiva debenza del tributo di cui alla legge regionale n. 2/02;
  • la società Edison T&S Spa ha presentato, in data 31 marzo 2003 (prot. Autorità n. 012363 dell'1 aprile 2003), le proposte di cui all'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01;
  • in data 6 giugno 2003, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Snam Rete Gas (prot. Autorità CDM/M03/1583) richiesta di chiarimenti relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi unitari facenti parte della tariffa;
  • con la lettera del 16 giugno 2003 (prot. Autorità n. 019073 del 16 giugno 2003), la Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità gli approfondimenti richiesti, nonché integrazioni e nuove proposte relative ai corrispettivi, in sostituzione di quelle trasmesse con la sopra richiamata lettera del 31 marzo 2003; e che dette nuove proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione n.120/01, nonché con la delibera n. 120/02 e la legge n. 273/02;

Ritenuto che sia opportuno dare certezza alle imprese e agli utenti del sistema, attraverso l'approvazione formale delle proposte tariffarie trasmesse all'Autorità;

Ritenuto che, qualora fosse accertata la definitiva debenza del tributo ambientale istituito con la legge regionale n. 2/02, nella misura intera, le proposte presentate dalla Snam Rete Gas dovrebbero intendersi automaticamente approvate a far data dall'1 ottobre 2003; e che sia opportuno rendere pubbliche anche dette proposte al fine di consentire una rapida definizione dei conguagli;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1       Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Articolo 2
Verifica delle proposte relative ai punti di entrata e uscita per l'anno termico 2003-2004

2.1       Sono approvate le proposte di cui all'articolo 12 della deliberazione n. 120/01 presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2003-2004, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale dei gasdotti, come riportate nella tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 3
Verifica delle proposte tariffarie per l'anno termico 2003-2004

3.1       Sono approvate le proposte di cui al combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2003-2004, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4
Disposizioni transitorie e finali

4.1       Qualora fosse successivamente e definitivamente accertata la debenza nella misura intera da parte della società Snam Rete Gas Spa del tributo regionale di cui all'articolo 6 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.1 non hanno effetto. Di conseguenza, per l'anno termico 2003 - 2004 si applicheranno le proposte presentate dalla società Snam Rete Gas Spa di cui alla tabella 3, allegata al presente provvedimento.

4.2       Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Di notificare alle società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), ed Edison T&S Spa, con sede legale in Foro Bonaparte n. 31, 20121 Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.


Allegati: