Delibera 17 aprile 2003
Delibera/Provvedimento 36/03
Avvio di procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 19 dicembre 2002, n. 171/03
Pubblicata su questo sito il 22 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 aprile 2003,
Premesso che:
- con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
- con le sentenze 9 ottobre 2001 n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01 (di seguito: sentenze del Tar Lombardia n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha annullato la deliberazione n. 237/00 "nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui "dati concreti" della singola gestione, ove sussistenti"; e che tali sentenze sono passate in giudicato;
- in ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze di cui al precedente alinea, l'Autorità, con deliberazione 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02) ha modificato il sistema tariffario delineato dalla deliberazione n. 237/00, prevedendo la possibilità per gli esercenti il servizio di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente all'1 gennaio 1991, di calcolare il capitale investito, attraverso il metodo del costo storico rivalutato;
- con la sentenza 19 dicembre 2002, n. 171/03, pubblicata con deposito in segreteria il 27 gennaio 2003 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia n. 171/03), il Tar Lombardia, ha annullato la citata deliberazione n. 122/02 nella parte in cui disciplina la procedura di calcolo del capitale investito di cui al precedente alinea;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Viste:
- la deliberazione n. 237/00;
- la deliberazione n. 122/02;
- la delibera dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 205/02, di avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 19 agosto 2002, n. 4184/02, e 4 settembre 2002, n. 4448/02;
- le sentenze del Tar Lombardia n. 6694/01, 6695/01 e 6698/01;
- la sentenza del Tar Lombardia n. 171/03;
Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 dicembre 2002, n. 171/03" (PROT.AU/03/067);
Considerato che:
- nella sentenza n. 171/03, il Tar Lombardia ha affermato l'illegittimità della deliberazione n. 122/02 "per violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento", ribadendo il principio, secondo il quale il provvedimento autoritativo "sia preceduto il più possibile, quando non vi ostino esigenze di riservatezza della sfera dei terzi o dell'azione amministrativa stessa, ovvero ragioni di particolare urgenza, da forme di contatto tra l'amministrazione e gli interessati ";
- alla luce del principio sopra enunciato, il Tar Lombardia ha ritenuto che le motivazioni contenute nella deliberazione n. 122/02 non fossero idonee a "concretare fattispecie di urgenza qualificata", tali da giustificare il mancato rispetto dei predetti obblighi di partecipazione al procedimento;
Ritenuto che sia pertanto opportuno ottemperare alla sentenza del Tar Lombardia n. 171/03, avviando un procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento che, in esecuzione del principio di diritto affermato dalle sentenze del Tar Lombardia n. 6694/01, 6695/01 e 6698/01, definisca le modalità attraverso le quali l'esercente l'attività di distribuzione possa determinare le proprie opzioni tariffarie sulla base di "dati concreti", "qualora lo stesso sia in grado, in virtù della propria efficienza di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti";
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. ing. Claudio di Macco e con il dott. Antonio Molteni, nelle posizioni rispettivamente di direttore dell'Area gas e di direttore del Servizio legislativo e legale
DELIBERA
Di avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento che definisca le modalità attraverso le quali l'esercente il servizio di distribuzione del gas naturale possa determinare le proprie opzioni tariffarie sulla base di "dati concreti", qualora lo stesso esercente sia in grado di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti;
Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), il prof. Sergio Garribba;
Di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno, in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione recanti proposte e schemi per eventuali provvedimenti;
Di attribuire la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di Direttore dell'Area gas dell'Autorità;
Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.