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Delibera 10 aprile 2003

Delibera n. 32/03

Parere al Ministro delle attivita' produttive sull'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 aprile 2003,

Premesso che:

  • l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.142, del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n.164/00), prevede che "la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto";
  • il decreto 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.18, del 23 gennaio 2001 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua la rete nazionale di gasdotti e prevede, all'articolo 3, comma 1, che il suo aggiornamento avvenga sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
  • con nota del 6 marzo 2003, protocollo n.491571 (protocollo Autorità n.10060 del 17 marzo 2003) il Ministero delle attività produttive (di seguito: il Ministero), ha trasmesso all'Autorità l'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti, per il rilascio del parere, ai sensi del sopra richiamato articolo 9 del decreto legislativo n.164/00;

Visti:

  • il decreto legislativo n. 164/00;
  • il decreto 22 dicembre 2000;

Visto il documento "Proposta di delibera per Parere al Ministro delle attività produttive sull'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164" (PROT.AU/03/060);

Considerato che i gasdotti proposti per l'aggiornamento della rete nazionale sono, per le loro caratteristiche tecnico-funzionali, riconducibili a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto 22 dicembre 2000, ed in particolare:

  1. il gasdotto "Bosentino-Trento", proposto con la citata nota del Ministero, rientra tra i gasdotti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto 22 dicembre 2000;
  2. il gasdotto "Bosentino-Caldonazzo", proposto con la citata nota del Ministero, rientra tra i gasdotti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 22 dicembre 2000;

Ritenuto di poter condividere l'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti proposto dal Ministero;

Su proposta del  Direttore Generale d'intesa con il dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore dell'Area gas

DELIBERA

Di esprimere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164/00, parere favorevole sull'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota in data 6 marzo 2003, protocollo n. 491571 (protocollo Autorità n.10060 del 17 marzo 2003);

Di osservare, in particolare che

  1. il gasdotto "Bosentino-Trento", indicato nella citata nota del Ministero, è da ritenere compreso per le sue caratteristiche tecnico funzionali tra quelli previsti all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto 22 dicembre 2000, in quanto si tratta di "reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c) d) ed e), che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni". Una volta realizzato, il gasdotto potenzierà l'esistente tratto della rete nazionale di gasdottil "Mattarello Caldonazzo",  rientrando così tra i gasdotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto 22 dicembre 2000;
  2. il gasdotto "Bosentino-Caldonazzo", indicato nella citata nota del Ministero, completando il collegamento del tratto di cui al comma 2.2, è da ritenere compreso per le sue caratteristiche tecnico funzionali tra quelli previsti all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 22 dicembre 2000, in quanto si tratta di "gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas".

Di conferire mandato al Presidente per le azioni a seguire.