Delibera 05 marzo 2003
Delibera/Provvedimento 19/03
Attestazione dei soggetti adempienti al disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
Pubblicata su questo sito il 6 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 marzo 2003,
Premesso che:
- l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede, al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, a carico dei soggetti beneficiari delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'obbligo di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio;
- l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, prevede altresì che il mancato adempimento all'obbligo di sopra comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime;
- l'articolo 34 della legge 12 novembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (di seguito: legge n. 273/02), ha modificato ed integrato l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 sostituendo le parole da "entro un anno dalla data" fino alla fine del comma con le seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime";
Visti:
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (di seguito: regio decreto n. 1775/33);
- la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (di seguito: decreto legislativo n. 22/97);
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
- la legge n. 273/02;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE n. 80/779, n. 82/360, n. 84/360 e n. 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183 (di seguito: dPR n. 203/88);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 204, del 31 agosto 1988, recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed in particolare l'allegato IV;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, recante regolamento per la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizione in materia di valutazione di impatto ambientale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, recante regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (di seguito: dPR n. 53/98);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 27 dicembre 1999, recante atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale;
- il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come successivamente modificato e integrato (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, n. 72, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Viste:
- la delibera dell'Autorità 27 settembre 200, n. 175/00, recante provvedimento di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: delibera n. 175/00);
- la delibera dell'Autorità 26 giugno 2001, n. 144/01, recante attestazione dei soggetti adempienti al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: delibera n. 144/01);
- la delibera dell'Autorità 5 giugno 2001, n. 151/01, recante attestazione dei soggetti inadempienti al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: delibera n. 151/01);
- la delibera dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 230/01, recante rettifica delle delibere dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01;
- la delibera dell'Autorità 29 novembre 2001, n. 293/01, recante rettifica delle delibere dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01;
- la delibera dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 307/01, recante rettifica delle delibere dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01;
- la delibera dell'Autorità 4 settembre 2002, n. 163/02, recante rettifica delle delibere dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01;
Visto il documento "Proposta di delibera per l'attestazione dei soggetti adempienti al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" (PROT.AU/03/035);
Considerato che:
- le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica sono la concessione edilizia o altro atto abilitativo contemplato dalla legislazione urbanistica, l'autorizzazione paesistica qualora l'impianto sia collocato in zona di interesse paesistico e la valutazione di impatto ambientale se l'opera rientra in una delle categorie sottoposte a tale valutazione;
- per alcune tipologie di impianto sono necessarie le autorizzazioni indicate di seguito:
- impianti idroelettrici: concessione di derivazione delle acque ai sensi del regio decreto n. 1775/33;
- impianti utilizzanti rifiuti solidi urbani: autorizzazione di cui all'articolo 17 del dPR n. 203/88 secondo le procedure di cui al dPR n. 53/98 e autorizzazioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 22/97;
- impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia, impianti a biogas, impianti a biomasse e impianti assimilati a fonte rinnovabile che utilizzano combustibili fossili: autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del dPR n. 203/88;
- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che per gli impianti di recupero di rifiuti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 15 può essere modificata previa comunicazione da parte dei soggetti interessati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio;
- per le tipologie di impianto indicate ai punti 2 e 7 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come modificato dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, la valutazione di compatibilità ambientale, di competenza delle amministrazioni regionali, è prevista solo qualora gli impianti stessi rientrino all'interno di aree naturali protette ovvero qualora l'autorità competente abbia deciso comunque di imporre l'espletamento di una valutazione di impatto ambientale;
Considerato che:
- entro il 31 dicembre 2002 sono pervenute all'Autorità ventisette comunicazioni, con allegata documentazione, in ordine alle autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti, in asserito adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato e integrato dall'articolo 34, della legge n. 273/02;
- dall'esame della documentazione pervenuta è emersa per alcuni impianti la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori al fine di accertare l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente alinea, mentre per gli impianti di cui all'elenco allegato (Allegato A), è stato accertato l'adempimento del suddetto obbligo;
Considerato inoltre che:
- con sentenza n. 1192/02, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Montalto Ambiente S.p.A., con riferimento all'impianto collocato nel comune di Montalto di Castro (VT);
- con sentenza n. 1193/02, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Hydrosesia S.r.l., con riferimento all'impianto collocato nel sito di Molino Argine, comune di Novara;
- con sentenza n. 1195/02, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Fin.so Energy S.p.A., con riferimento all'impianto sito nel comune di Castellaneta (TA).
- con sentenza n. 2437/02, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Valsesia Energia s.r.l., con riferimento all'impianto sito nel territorio di Varallo Sesia (VC);
- con sentenza n. 2438/02, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Biomasse Italia S.p.A., con riferimento all'impianto sito in Porto Empedocle (AG);
- con sentenza n. 2439/02, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Biomasse Italia S.p.A., con riferimento all'impianto sito nel territorio di Strongoli ( KR);
- con sentenza n. 2440/02, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Powerco S.p.A., con riferimento all'impianto sito nel territorio di Dueville (VC);
- con sentenza n. 17/03, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Euro Energy Daunia S.r.l., con riferimento all'impianto sito nel territorio di Rapolano Terme (SI);
- con sentenza n. 18/03, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società E.T.A. S.r.l., con riferimento all'impianto sito nel territorio di Manfredonia (FG);
- con sentenza n. 257/03, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 151/01, nella parte in cui dichiarava l'inadempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Energie rinnovabili S.r.l., già Futura S.r.l., con riferimento all'impianto sito nel territorio di San Michele di Mondovì (CN);
- le sentenze di cui ai precedenti alinea, immediatamente esecutive, sono state o saranno tutte impugnate dall'Autorità, senza richiesta di provvedimenti cautelari, avanti il Consiglio di Stato, il quale non si è ancora pronunciato in merito;
Ritenuto pertanto opportuno :
- dichiarare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato e integrato dall'articolo 34, della legge n. 273/02, da parte dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato A), proseguendo l'attività istruttoria nei confronti degli altri soggetti che hanno trasmesso la documentazione entro il 31 dicembre 2002;
- dichiarare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato e integrato dall'articolo 34 della legge n. 273/02, da parte dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato B), fatte salve diverse pronunce del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi in appello presentati dall'Autorità;
Su proposta del Direttore generale, di intesa con il dott. Piergiorgio Berra e con il dott. Antonio Molteni, rispettivamente nella loro posizione di Direttore dell'Area elettricità e Direttore del Servizio legislativo e legale,
DELIBERA
Di dichiarare l'avvenuto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato e integrato dall'articolo 34, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, da parte dei soggetti indicati nell'elenco allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Di dichiarare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato e integrato dall'articolo 34, della legge n. 273/02, da parte dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, fatte salve diverse pronunce del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi in appello presentati dall'Autorità;
Di comunicare la presente delibera al Ministero delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e alla società Enel Spa, per quanto di competenza, e di pubblicarla nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
Di dare mandato al Presidente e al Direttore generale per le azioni a seguire.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.