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Delibera 12 febbraio 2003

Delibera/Provvedimento 9/03

Approvazione del contratto di servizio tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della convenzione-tipo approvata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000

Pubblicata su questo sito il 16 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 febbraio 2003,

Premesso che:

  • la lettera g) delle premesse alla convenzione-tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001 (di seguito: la convenzione-tipo), disciplinante i rapporti tra la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e le società che dispongono di porzioni di rete di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: i titolari di rete), stabilisce che il Gestore della rete si avvalga, per il tramite di specifici contratti di servizio, di soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima e all'esercizio degli impianti della porzione di rete di trasmissione nazionale (di seguito: i titolari di sito);
  • l'articolo 3, comma 5, della convenzione-tipo, stabilisce che i contratti di servizio di cui al precedente alinea siano stipulati dal Gestore della rete e dai titolari di sito, conformemente ad un contratto di servizio tipo (di seguito: il contratto-tipo) predisposto dal Gestore della rete ed approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera d);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000;

Visti:

  • la convenzione-tipo;
  • la convenzione stipulata tra la società Terna Spa e il Gestore della rete per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, trasmessa all'Autorità dal Gestore della rete con nota in data 19 dicembre 2002, prot. n. AD/P2002000301 (prot. Autorità n. 27530 del 23 dicembre 2002) e consegnata all'Autorità dalla società Terna Spa (prot. Autorità n. 27472 del 20 dicembre 2002);

Visto il documento "Proposta di delibera per l'approvazione del contratto di servizio tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della convenzione-tipo approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000" (PROT.AU/03/018);

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 5, della convenzione-tipo prevede che il contratto-tipo riproduca, per quanto applicabile, la disciplina della convenzione-tipo ad eccezione delle disposizioni relative alla remunerazione ai titolari di sito, della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della medesima convenzione-tipo;
  • con nota in data 8 agosto 2001, prot. n. AD/P/20010217 (prot. Autorità n. 16413 del 9 agosto 2001), il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità per l'approvazione il documento "Contratto di servizio tipo per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione ed allo sviluppo delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale e funzionali alla rete medesima" (di seguito: proposta di contratto-tipo), allegato al presente provvedimento (Allegato A);
  • la proposta di contratto-tipo contiene sia alcune inesattezze terminologiche, sia talune previsioni non coerenti con la disciplina di cui alla convenzione-tipo, in particolare:
    1. l'onere imposto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), della proposta di contratto-tipo, ai titolari di sito, è eccessivamente gravoso rispetto alle finalità di garantire l'affidabilità e l'efficienza degli impianti;
    2. l'articolo 10, comma 4, della proposta di contratto-tipo, non può attribuire all'Autorità il compito di determinare le modalità di remunerazione degli interventi di sviluppo;

Ritenuto opportuno di:

  • modificare la proposta di contratto-tipo al fine di eliminare sia talune previsioni non coerenti con la disciplina di cui alla convenzione-tipo, sia alcune inesattezze terminologiche;
  • approvare, con le modificazioni di cui al precedente alinea, la proposta di contratto-tipo;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità,

DELIBERA

Di approvare il documento "Contratto di servizio tipo per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione ed allo sviluppo delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale e funzionali alla rete medesima", allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con nota in data 8 agosto 2001 dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, prot. n. AD/P/20010217 (prot. Autorità n. 16413 del 9 agosto 2001) con le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "servizio elettrico" sono aggiunte le parole "delle parti del sito di connessione non comprese nella rete di trasmissione nazionale e funzionali alla rete medesima";
  2. all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
    1. alla lettera d), le parole "sito di connessione costituito dalla linea di trasmissione e dagli stalli agli estremi della stessa" sono sostituite dalle parole "sito di connessione rilevante costituito dalla linea di trasmissione e dallo stallo della stessa";
    2. alla lettera u), il primo alinea è sostituito dal seguente ""indisponibilità di un elemento del sito rilevante" è lo stato nel quale un elemento del sito rilevante non è utilizzabile da parte del Gestore per l'attività di trasmissione .";
    3. alla lettera jj), la parola "diretto" è soppressa;
    4. alla lettera kk), le parole "essenziale all'esercizio della RTN", sono sostituite dalle parole "essenziale all'esercizio, gestione, manutenzione e sviluppo della RTN";
    5. alla lettera pp), le parole "sito di connessione" sono sostituite dalle parole "sito rilevante";
  3. all'articolo 3, comma 3, dopo le parole "servizio elettrico," sono aggiunte le parole "oggetto del presente contratto,";
  4. all'articolo 5, comma 5, lettera a), le parole "sito di connessione" sono sostituite con le parole "sito rilevante";
  5. all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 7, dopo la parola "guasto" sono aggiunte le parole "non autoripristinabili, vale a dire non risolvibili in modo automatico,";
    2. al comma 10, dopo le parole "piani di emergenza" sono aggiunte le parole "e di riaccensione";
  6. all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 1, le parole "disponibilità obiettivo" sono sostituite dalle parole "indisponibilità obiettivo";
    2. al comma 2, dopo le parole "piano annuale delle indisponibilità" sono aggiunte le parole ", tenendo conto degli interventi di sviluppo della Rete già deliberati che comportino indisponibilità degli elementi del sito rilevante";
  7. all'articolo 8, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) svolgere accertamenti finalizzati a verificare che la manutenzione sia stata effettuata a regola d'arte";
  8. all'articolo 9, comma 2, la lettera a) è soppressa;
  9. all'articolo 10, il comma 4 è soppresso;
  10. all'articolo 11, comma 5, la parola "precedente" è sostituita con la parola "presente";
  11. all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 2, lettera a), le parole "della Rete" sono sostituite le parole "del sito rilevante";
    2. al comma 2, lettera b), dopo la parola "elementi" sono aggiunte le parole "del sito rilevante";
  12. all'articolo 19 sono apportate  le seguenti modifiche:
    1. al comma 1, le parole "Sezione IV" sono sostituite dalle parole "Sezione III";
    2. al comma 1, la lettera d) è soppressa;
    3. al comma 2, le parole "e d)" sono soppresse.

Di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa affinché il medesimo Gestore pubblichi, nel proprio sito internet, l'Allegato A come modificato dal presente provvedimento (nel seguito richiamato come il Contratto di servizio tipo).

Di sollecitare la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa a concludere contratti di servizio in conformità al Contratto di servizio tipo.

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ad eccezione dell'Allegato A, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.