Delibera 23 gennaio 2003
Delibera/Provvedimento 6/03
Rettifica della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 27/02, in merito all'ambito territoriale 222A gestito dalla società AEM Torino spa.
Pubblicata su questo sito il 13 febbraio 2003, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 gennaio 2003,
Premesso che:
- con delibera 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha determinato il livello effettivo base e il livello tendenziale di continuità per ogni anno del periodo 2000-2003 per una serie di ambiti territoriali, tra cui l'ambito territoriale 222A ad alta concentrazione relativo al comune di Torino (di seguito: ambito territoriale 222A) e gestito dalla società Aem Torino Spa (di seguito: Aem Torino);
- con delibera 27 febbraio 2002, n. 27/02 (di seguito: delibera n. 27/02), l'Autorità ha determinato i recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica rispetto al livello tendenziale per l'anno 2000, determinando in particolare, sulla base di un controllo tecnico effettuato a campione, il valore presunto dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale 222A per l'anno 2000 pari a 62 minuti;
- Aem Torino, con nota prot. 15424/CS/sg del 17 ottobre 2002 (prot. Autorità 21765 del 21 ottobre 2002), ha avanzato istanza di ricalcolo del valore presunto dell'indicatore di riferimento per l'anno 2000 relativamente all'ambito territoriale 222A, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Testo integrato della continuità del servizio;
Visti:
- la delibera n. 144/00;
- la delibera n. 27/02;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, approvato in Allegato A alla deliberazione 1 agosto 2002, n. 155/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002 (di seguito: Testo integrato della continuità del servizio);
Vista la nota dell'Autorità in data 10 dicembre 2002, prot. AF/M02/4009, che ha respinto l'istanza di cui al precedente alinea in quanto la disposizione invocata non ha valore retroattivo;
Visto il documento "Proposta di delibera per la rettifica della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 27/02, in merito all'ambito territoriale 222A gestito dalla società Aem Torino Spa" (PROT.AU/03/012);
Considerato che:
- il valore presunto dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale 222A per l'anno 2000 è stato determinato sulla base di un controllo tecnico effettuato a campione;
- il comune di Torino è stato colpito nel corso dell'anno 2000 da una grave alluvione, che ha comportato la proclamazione, da parte dell'autorità competente, dello stato di emergenza;
- i disservizi nella distribuzione dell'energia elettrica verificatesi durante l'alluvione sono stati particolarmente consistenti;
- il valore presunto dell'indicatore di riferimento per l'anno 2000 per l'ambito territoriale 222A, determinato su base campionaria, è maggiore di oltre il doppio rispetto al valore inizialmente fornito da Aem Torino all'Autorità;
Considerato che le particolari condizioni venutesi a creare nel comune di Torino per l'anno 2000 possono comportare una valutazione su base campionaria del valore presunto dell'indicatore di riferimento dell'ambito territoriale 222A significativamente diversa da quello risultante da una valutazione analitica;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, in sede di autotutela, al calcolo analitico dell'indicatore di riferimento dell'ambito territoriale 222A per l'anno 2000;
Considerato che la valutazione delle registrazioni delle interruzioni per l'anno 2000 di Aem Torino, eseguita presso la sede dell'Autorità nei giorni 7, 8, 9, 10 gennaio 2003, in contraddittorio con personale di Aem Torino, ha permesso di effettuare il calcolo analitico dell'indicatore di riferimento dell'ambito territoriale 222A per l'anno 2000, determinando il valore del suddetto indicatore pari a 37,54 minuti;
Ritenuta la necessità di rettificare le tabelle 1, 2.1 e 3 della delibera n. 27/02, limitatamente all'ambito territoriale 222A per l'anno 2000, e conseguentemente rideterminare il valore della penalità a carico dell'Aem Torino, di cui all'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato della continuità del servizio, per il medesimo anno e per il medesimo ambito territoriale;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio e con il dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di direttore del Servizio legislativo e legale,
DELIBERA
- Di determinare il valore dell'indicatore di riferimento per l'anno 2000 relativo all'ambito territoriale 222A, gestito dall'impresa distributrice Aem Torino Spa, con sede legale in via Bertola 48, 10122 Torino, di seguito richiamata come l'Aem Torino, pari a 37,54 minuti;
- Di confermare la non validità dei dati di continuità del servizio forniti dall'Aem Torino per l'ambito territoriale 222A per l'anno 2000, e pertanto di confermare che l'istanza presentata dall'Aem Torino per il riconoscimento per l'anno 2001 di costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento è respinta, come indicato dalla tabella 4 allegata alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 27/02, di seguito richiamata come delibera n. 27/02;
- Di determinare, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di continuità del servizio, approvato con la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 201, del 28 agosto 2002, il valore della penalità a carico dell'Aem Torino, per l'ambito territoriale 222A per l'anno 2000, pari a euro 107.067,88 (euro centosettemilaesessantasette/88);
- Di dare mandato alla Cassa conguaglio del settore elettrico affinchè provveda entro il 28 febbraio 2003 al conguaglio tra la penalità versata dall'Aem Torino in ottemperanza alla delibera n. 27/02 e la penalità determinata al precedente punto 3 della presente delibera;
- Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Aem Torino Spa, via Bertola 48, 10122 Torino;
- Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.