Delibera 08 maggio 2002
Delibera/Provvedimento 88/02
Avvio di procedimento per la definizione dei criteri e dei parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere ai proprietari di reti di distribuzione elettrica ai quali non sia stata assegnata la relativa concessione, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Pubblicata su questo sito il 6 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 8 maggio 2002
Premesso che l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) stabilisca i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo n. 79/99;
Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, ed in particolare l'articolo 5, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione di provvedimenti di competenza dell'Autorità;
Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di procedimento per la definizione dei criteri e dei parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere ai proprietari di reti di distribuzione elettrica ai quali non sia stata assegnata la relativa concessione, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (PROT.AU/02/128);
Considerato che il predetto articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99 si applica ai proprietari di reti di distribuzione a cui non sia stata assegnata la concessione di distribuzione dell'energia elettrica e che in esito alle procedure di cui all'articolo 9, commi 3, 4 e 5 risultano ancora proprietari della relativa rete di distribuzione;
Ritenuto opportuno:
- avviare un procedimento ai fini della definizione dei criteri e dei parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere ai proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione;
- che nell'ambito di tale procedimento venga attribuita agli uffici dell'Autorità la facoltà di costituire gruppi di lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti normativi afferenti materie specialistiche e tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di organizzazioni associative che ne rappresentano gli interessi e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;
Su proposta del dottor Piergiorgio Berra, nella sua qualità di direttore dell'Area elettricità
DELIBERA
Di avviare un procedimento ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di definizione dei criteri e dei parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere ai proprietari di reti di distribuzione elettrica ai quali non sia assegnata la relativa licenza;
Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Sergio Garribba;
Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo dei procedimenti, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti;
Di attribuire al dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive;
Di prevedere che:
- ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive possano essere costituiti gruppi di lavoro informali con la partecipazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;
- la costituzione dei gruppi di lavoro informali di cui al precedente alinea avvenga con il consenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito in seguito a comunicazione predisposta di intesa dal dott. Piergiorgio Berra e dal dott. Antonio Molteni, nello loro rispettive posizioni di direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale, con cui si definiscano composizione dei gruppi di lavoro informali, programma di attività e modalità operative dei medesimi gruppi, risorse interne che si prevede diano il loro contributo con l'indicazione delle responsabilità ad esse assegnate;
Di pubblicare la presente delibera sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a seguire.