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Delibera 12 dicembre 2002

Delibera/Provvedimento 205/02

Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di stato 19 agosto 2002, n. 4184/02, e 4 settembre 2002, n. 4448/02

Pubblicata su questo sito il 18 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2002,

Premesso che:

  • con deliberazione 28 dicembre 2000, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
  • con le sentenze 9 ottobre 2001 n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01 (di seguito: sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato la deliberazione n. 237/00 "nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui "dati concreti" della singola gestione, ove sussistenti", e che tali sentenze sono passate in giudicato;
  • in ottemperanza al giudicato formatosi sulle pronunce di cui al precedente alinea, l'Autorità, con deliberazione 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02) ha, tra l'altro, modificato il sistema tariffario delineato dalla deliberazione n. 237/00, prevedendo la possibilità per gli esercenti l'attività di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente all'1 gennaio 1991, di calcolare il capitale investito, attraverso il metodo del costo storico rivalutato;
  • con la decisione 19 agosto 2002, n. 4184/02 (di seguito: decisione n. 4184/02), il Consiglio di Stato, accertando il passaggio in giudicato delle sentenze di cui sopra, ha affermato che il Tar Lombardia, in dette sentenze, "ha accolto il ricorso sul rilievo che il metodo parametrico di determinazione del costo del capitale investito, adoperato dall'Autorità per il calcolo dei vincoli sui ricavi di distribuzione, non poteva considerarsi attendibile, in quanto disancorato dai "dati concreti" delle singole gestioni, ove sussistenti, e ricavato da un campione non significativo";
  • con la decisione 4 settembre 2002, n. 4448/02 (di seguito: decisione n. 4448/02) il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado relativa al ricorso promosso dal consorzio Consiag di Prato, nella quale veniva annullata la deliberazione n. 237/00 nella parte in cui si prevede che "nel caso di servizio svolto in forma associata l'ambito tariffario coincide con l'insieme della località servite, individuando singoli vincoli per il ricavo distribuzione e per il ricavo vendita dettaglio riferiti a ciascuna località e non all'ambito tariffario complessivamente inteso";

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Viste:

  • la deliberazione n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  • la deliberazione n. 122/02;
  • le sentenze del Tar Lombardia n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01;
  • le decisioni del Consiglio di Stato n. 4184/02 e n. 4448/02;

Visto il documento "Proposta di delibera di avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di stato 19 agosto 2002, n. 4184/02, e 4 settembre 2002, n. 4448/02" (PROT.AU/02/304);

Considerato che:

  • nelle pronunce richiamate in premessa, sia il Tar Lombardia, sia il Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità di un sistema tariffario per le attività di distribuzione del gas di fornitura ai clienti del mercato vincolato fondato sull'impiego del metodo parametrico, individuando tre distinti profili di illegittimità nella disciplina del metodo parametrico contenuta nella deliberazione n. 237/00;
  • in particolare, è stato affermato con le sentenze del Tar Lombardia, con le decisioni del Consiglio di Stato n. 4184/02 e n. 4448/02, che il soprarichiamato metodo parametrico:
    1. non garantiva all'esercente l'attività di distribuzione la possibilità di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di "dati concreti", qualora lo stesso "sia in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti";
    2. non era elaborato sulla base di un campione significativo di esercenti;
    3. trascurava di considerare la realtà peculiare della gestione del servizio di distribuzione e vendita effettuata nella forma associata del consorzio tra comuni, in quanto non suffragava la scelta di applicare anche ai consorzi le formule per il calcolo del vincolo sui ricavi "con alcuna analisi idonea a dimostrare [omissis] che la distribuzione del gas in una pluralità di località comporti un costo effettivo equivalente alla somma dei costi individuati per i singoli comuni, anziché il maggior costo rapportato all'ambito complessivo dei comuni serviti, considerati alla stregua di un aggregato unitario"; realizzando pertanto "un effetto penalizzante il consorzio, perché i costi riconosciuti per le singole località che compongono il consorzio medesimo, sommati insieme, sono inferiori a quello risultante per l'aggregato consortile unitariamente considerato";
  • le pronunce relative ai profili di cui alle precedenti lettere a) e b), hanno ad oggetto il metodo parametrico di determinazione del costo del capitale investito, imponendo, rispettivamente, da un lato, di prevedere che la determinazione possa essere effettuata sulla base di "dati concreti" e, dall'altro lato, di verificare l'idoneità del campione adottato a supporto dell'impiego del metodo parametrico;
  • relativamente, in particolare, al profilo di legittimità di cui alla precedente lettera a), l'Autorità ha ottemperato con la sopracitata deliberazione n. 122/02 alle sentenze del Tar Lombardia n. 6694/01, 6695/01 e n. 6698/01;
  • relativamente al profilo di legittimità di cui alla precedente lettera b), l'Autorità è tenuta ad avviare un procedimento per la verifica, ora per allora, della significatività del campione di esercenti utilizzato al fine della deliberazione n.237/00 e per l'eventuale modifica del metodo parametrico di determinazione del costo del capitale investito ivi contenuto;
  • a tal fine perché un campione sia significativo è necessario tra l'altro che gli esercenti considerati in tale campione dispongano di dati attendibili, verificabili e idonei a rappresentare in modo certo la corretta valutazione del capitale investito dell'impresa;
  • ai fini della costruzione del campione funzionale alla determinazione del capitale investito si era riscontrato, nell'ambito del procedimento condotto ai fini dell'adozione della deliberazione n. 237/00, l'impossibilità di delimitare il campione stesso sulla base della considerazione dei soli dati degli esercenti che disponevano di bilanci certificati, dato il ridotto numero di detti esercenti; e che in conseguenza di quanto sopra, sono stati considerati i dati degli esercenti che disponevano almeno di stati patrimoniali e conti economici separati per il settore del gas, relativi agli anni 1990-1998;
  • relativamente al profilo di legittimità di cui alla precedente lettera c), l'Autorità è tenuta ad avviare un procedimento volto a verificare, in relazione al caso rappresentato dalla gestione del servizio nella forma associata del consorzio tra comuni, l'adeguatezza delle formule di calcolo attualmente previste dalla deliberazione n. 237/00, mediante la verifica della congruità tra costi effettivi e ricavi derivanti dall'applicazione delle medesime formule; ed eventualmente volto a definire una nuova formula di calcolo che sia aderente alle esigenze legate a tali forme di gestione;

Ritenuto che sia necessario ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato n. 4184/02 e n. 4448/02, avviando procedimenti volti a verificare le riserve espresse dal Consiglio di Stato relativamente ai profili sopra considerati;

Ritenuto inoltre che, al fine di garantire certezza a clienti ed esercenti nonché evitare disparità di trattamento tra clienti ed esercenti il servizio, a fronte dell'attuale pendenza dei procedimenti per l'approvazione delle opzioni tariffarie per l'anno termico 2002-2003 ai sensi della deliberazione n. 237/00, sia opportuno prevedere conguagli relativamente alle modificazioni dell'assetto normativo che eventualmente fossero introdotte in esito ai procedimenti avviati;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. ing. Claudio di Macco e il dott. Antonio Molteni, rispettivamente nella posizione di direttore dell'Area gas e di direttore del Servizio legislativo e legale,

DELIBERA

Di avviare un procedimento volto a:

  1. verificare la significatività del campione degli esercenti il servizio di distribuzione originariamente considerato per la definizione del costo del capitale investito ai sensi dell'attuale disciplina tariffaria stabilita dalla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  2. adottare, qualora l'esito della verifica di cui alla lettera a) sia negativo, un provvedimento che definisca una nuova formula di calcolo del vincolo sui ricavi riformando la disciplina del metodo parametrico prevista dalla deliberazione n. 237/00;

Di avviare un procedimento volto a:

  1. verificare, in relazione al caso prospettato della gestione del servizio di distribuzione nella forma associata del consorzio tra comuni, l'adeguatezza delle formule di calcolo attualmente previste dalla deliberazione n. 237/00, mediante la verifica della congruità tra costi effettivi e ricavi derivanti dall'applicazione delle medesime formule di calcolo;
  2. adottare, qualora l'esito della verifica di cui alla lettera a) sia negativo, un provvedimento che definisca una nuova formula di calcolo del vincolo sui ricavi, integrando la disciplina del metodo parametrico prevista dalla deliberazione n. 237/00;

Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Sergio Garribba;

Di attribuire la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore dell'Area gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Di prevedere l'obbligo per gli esercenti il servizio di distribuzione di procedere ad eventuali compensazioni conseguenti alle modificazioni e integrazioni apportate alla medesima deliberazione n. 237/00 all'esito del procedimenti avviati;

Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.


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