Delibera 12 dicembre 2002
Delibera/Provvedimento 203/02
Determinazione per l'anno 2003 del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
Pubblicata su questo sito il 13 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 5 dell'8 gennaio 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 dicembre 2002,
Premesso che:
- con delibera 12 novembre 2002, n. 186/02 (di seguito: delibera n.186/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato un procedimento per la determinazione del prezzo all'ingrosso da applicare alle cessioni di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2003;
- non è ancora operativa la gestione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), né l'acquirente unico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99 ha ancora assunto la funzione di garante del mercato dei clienti vincolati; e che, pertanto, l'Enel Spa assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità;
- è pertanto necessario che l'Autorità definisca il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato tenendo conto delle esigenze di contenere il possibile esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore in posizione dominante e di consentire la formazione di un sistema di prezzi efficienti;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 170 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999 n. 61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la delibera dell'Autorità 22 novembre 2001, n. 272/01 (di seguito: delibera n. 272/01);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001 n. 310/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 318/01);
- la delibera n.186/02;
Considerato che:
- con la deliberazione n. 205/99 l'Autorità ha determinato, tra l'altro, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2000, e che tale prezzo è stato determinato sulla base dei costi effettivi medi nazionali di produzione dell'energia elettrica riferiti all'anno 1997;
- l'Autorità ha avviato, con delibera n. 272/01, un procedimento per la determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati richiesti dati tecnici e informazioni patrimoniali ed economiche relative all'attività di produzione di energia elettrica nell'anno 2000, ultimo anno per il quale erano disponibili dati consuntivi e che il reperimento di tali dati e informazioni ha comportato un rafforzamento dell'analisi propedeutica alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, nel senso indicato dalle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n.5286 e n.5288 del 31 luglio 2001 e, successivamente, dalle decisioni del Consiglio di Stato n.5105/02 e n.5106/02 per quanto attiene alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso;
- con la deliberazione n. 318/01, l'Autorità ha determinato il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002 ad un livello compatibile con un mercato efficiente dell'energia elettrica all'ingrosso;
- l'Autorità, al fine di consentire l'equilibrio economico finanziario delle imprese produttrici, tenendo conto sia del regime di reintegrazione della quota dei costi non recuperabili, sia della compensazione della maggiore valorizzazione della produzione idroelettrica e geotermoelettrica previsti dal decreto 26 gennaio 2000, ha definito le componenti del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica a copertura dei costi fissi di produzione con riferimento a costi di produzione riconosciuti agli impianti termoelettrici ed a livelli di produzione di riferimento;
Considerato che:
- nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 186/02, sono stati richiesti alle principali imprese produttrici, la cui produzione è almeno in parte destinata ai clienti del mercato vincolato, dati tecnici relativi all'attività di produzione nell'anno 2001, quale ultimo esercizio di cui sono disponibili dati consuntivi;
- sono state utilizzate le informazioni economiche e patrimoniali relative all'attività di produzione desumibili dai conti annuali separati inviati all'Autorità ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 61/99 da tutti i soggetti obbligati ai sensi della medesima deliberazione;
- a seguito dell'avvio del procedimento di cui alla delibera n. 186/02, nessun soggetto ha presentato memorie o osservazioni contenenti elementi utili per la determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2003;
- al fine di contenere l'esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore in posizione dominante nella produzione di energia elettrica, di consentire la formazione di prezzi efficienti dell'energia elettrica all'ingrosso appaiono essere condizioni necessarie almeno:
- il perfezionamento delle procedure per la cessione di capacità produttiva da parte dell'Enel Spa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99;
- l'assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato sulla base delle direttive dell'Autorità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
- l'entrata in operatività della gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- non vi sono elementi che consentano di prevedere che a decorrere dall'1 gennaio 2003 siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), e c) del precedente alinea;
Ritenuto opportuno che:
- anche per l'anno 2003, come già per l'anno 2002, le componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione siano determinate con riferimento a costi di produzione riconosciuti agli impianti termoelettrici ed a livelli di produzione di riferimento;
- i costi di cui al precedente alinea siano determinati sulla base dei più recenti dati economici e patrimoniali certificati disponibili all'Autorità e con riferimento alle principali imprese produttrici la cui produzione è almeno in parte destinata ai clienti del mercato vincolato;
- ai fini della determinazione dei costi di produzione riconosciuti, i dati economici e patrimoniali di cui al precedente alinea debbano essere aggiornati applicando, in ciascuno degli anni trascorsi tra l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno per il quale si stanno determinando i costi di produzione riconosciuti, il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed un tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti pari a quello previsto dall'articolo 54 del Testo integrato per i parametri RR, nonché considerando l'aumento dei costi di produzione rispetto all'anno precedente determinato dalla previsione di corrispettivi per il servizio di trasporto, di cui all'articolo 16 del Testo integrato, a carico degli impianti di produzione a valere dall'1 gennaio 2003;
- poiché il meccanismo di copertura dei costi riconosciuti di cui al decreto 26 gennaio 2000 assicura la reintegrazione della quota dei costi fissi di produzione non recuperabili a seguito di perdita di quote di mercato conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE, i livelli di produzione di riferimento debbano essere determinati basandosi sulle quote di mercato prevedibili in assenza del processo di liberalizzazione avviato con la medesima direttiva;
- i livelli di produzione di riferimento relativi all'anno 2003 debbano essere pertanto calcolati incrementando la produzione termoelettrica effettiva realizzata dagli impianti di cui al precedente alinea nell'anno 1997, in misura pari all'incremento che avrebbe potuto realizzarsi se l'aumento di domanda fosse stato coperto, al netto degli incrementi della produzione di impianti ammessi a contributi ai sensi dei provvedimenti Cip n.15/89, Cip n.34/90 e Cip n.6/92 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché al netto delle importazioni, dalla produzione termoelettrica convenzionale;
- debba essere mantenuta un'articolazione per fascia oraria della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione uguale a quella prevista all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99;
DELIBERA
Articolo 1
Prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2003
Il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera a), del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato, è fissato, per l'anno 2003, come risulta dalla tabella 1 allegata al presente provvedimento.
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Tabella 1. Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso: componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui al comma 26.1, lettera a), del Testo integrato
Fascia oraria | Prezzo (centesimi di euro/kWh) |
F1 | 9,349 |
F2 | 3,759 |
F3 | 2,037 |
F4 | 0,000 |