Delibera 29 novembre 2002
Delibera/Provvedimento 197/02
Applicazione di tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002
Pubblicata su questo sito il 13 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 300 del 23 dicembre 2002
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 novembre 2002,
Premesso che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- il Capo del Dipartimento della protezione civile, con lettera 17 novembre 2002, protocollo Autorità n. 024077 del 18 novembre 2002, a seguito dei gravi eventi sismici del 31 ottobre scorso, ha comunicato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) che si rende necessario provvedere al trasferimento delle popolazioni - le cui abitazioni formano oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, ovvero, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino, sulla base di attestazioni dei tecnici comunali, non utilizzabili - in altri alloggi, non di proprietà disponibili sul territorio;
Visti:
- l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 2002;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002 recante disposizioni per l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 267 del 14 novembre 2002;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
Considerato che:
- gli alloggi non di propria residenza nei quali sono temporaneamente ospitate le popolazioni colpite dagli eventi sismici di cui in premessa, che verranno trasferite dalle proprie abitazioni a seguito di ordinanze sindacali di sgombero ovvero le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino non utilizzabili, sulla base di attestazione dei tecnici comunali, per la maggior parte non sono dotati di impianti di riscaldamento;
- tale situazione richiede un elevato livello di consumo dell'energia elettrica per soddisfare esigenze abitative e sociali, quali riscaldamento dei locali e di acqua e uso di cucina;
Ritenuta l'opportunità:
- che siano praticate ai clienti finali aventi dimora nelle zone colpite dai sopradetti eventi sismici, che vengono trasferiti dalle proprie abitazioni - a seguito di ordinanze sindacali di sgombero, ovvero, le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino, sulla base si attestazione dei tecnici comunali, non utilizzabili - in alloggi non di propria residenza, le tariffe di "fascia sociale" relative all'erogazione di energia elettrica per usi domestici;
- di applicare una riduzione dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa per la fornitura di energia elettrica ai clienti sopra descritti;
- di uniformare il periodo di applicazione delle tariffe speciali in relazione alla durata dello stato di emergenza, stabilita fino al 30 giugno 2003, per le zone colpite dagli eventi sismici di cui in premessa;
DELIBERA
Articolo 1
Tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002
1.1 | Alle forniture di energia elettrica effettuate alle popolazioni colpite dal sisma del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia, che vengano trasferite a seguito di ordinanze sindacali di sgombero, dalle proprie abitazioni, ovvero, le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino, sulla base si attestazione dei tecnici comunali, non utilizzabili - in alloggi non di propria residenza si applicano, a decorrere dall'1 novembre 2002 e fino al 30 giugno 2003, le seguenti condizioni tariffarie, indipendentemente dalla potenza impegnata e dallo scaglione di consumo:
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1.2 | Le forniture di cui al precedente comma 1.1 sono esenti dall'applicazione delle componenti UC1, UC2 e UC4, di cui all'articolo 22, comma 22.2, del Testo integrato e delle componenti A, di cui all'articolo 34, del Testo integrato. |
Articolo 2
Individuazione degli aventi diritto all'applicazione delle tariffe speciali
2.1 | Le abitazioni e i clienti finali legittimati a beneficiare delle tariffe speciali indicate nell'articolo 1 sono individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, che ne invia l'elenco all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e agli esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato che stipulino contratti con i clienti domestici in bassa tensione interessati (di seguito: esercenti). |
2.2 | Gli esercenti che forniscono prestazioni alle quali sono applicate le condizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1.1, autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero di clienti forniti al 31 dicembre dell'anno precedente, le quantità di energia elettrica erogate e l'ammontare delle agevolazioni accordate a tali clienti relativamente all'anno precedente. |
2.3 | Le informazioni di cui al comma precedente consentono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di valutare gli effetti economici del provvedimento. |
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 | Il termine del 30 giugno 2003, stabilito all'articolo 1, viene automaticamente esteso in relazione ad eventuali proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dagli eventi sismici di cui alla presente deliberazione. |
3.2 | Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione. |