Delibera 29 novembre 2002
Delibera/Provvedimento 196/02
Rinvio del termine di conclusione del procedimento in materia di continuità del servizio per l'anno 2001
Pubblicata su questo sito il 29 novembre 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 novembre 2002,
Premesso che:
- l'articolo 22, comma 22.4 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio, approvato con deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02, pubblicata nella gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 201, del 28 agosto 2002 (di seguito: Testo integrato), prevede che entro il 30 novembre di ogni anno l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio conseguiti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati di continuità del servizio forniti ai sensi dell'articolo 15, comma 15.2, del medesimo Testo integrato, anche a seguito di controlli a campione;
- l'articolo 23, commi 23.2 e 23.4, del Testo integrato prevede che l'Autorità, entro lo stesso termine di cui al precedente alinea, approvi le istanze presentate dagli esercenti, per l'anno in corso, ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità inferiori o uguali ai livelli nazionali di riferimento, e accerti se siano stati effettivamente mantenuti tali livelli di qualità con riferimento alle istanze relative all'anno precedente;
Vista la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147, del 27 giugno 2001, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a) della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);
Visto il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di continuità del servizio, approvato con deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02;
Visto il documento "Proposta di delibera per il rinvio del termine di conclusione del procedimento in materia di continuità del servizio per l'anno 2001" (PROT.AU/02/289);
Considerato che nel corso del procedimento in materia di continuità del servizio per l'anno 2001 è stato necessario acquisire ulteriori dati relativi agli effetti degli eventi meteorologici del 13 dicembre 2001 e giorni successivi;
Ritenuto che, nel quadro delle garanzie previste per i procedimenti individuali dal Regolamento, sia necessario rinviare il termine di cui all'articolo 22, comma 22.4, del Testo integrato, al fine di assicurare il rispetto dei termini per il contraddittorio previsti dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento a seguito dell'invio agli esercenti delle risultanze istruttorie;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio,
DELIBERA
Di rinviare al 31 gennaio 2003 il termine del procedimento relativo all'anno 2001 di cui all'articolo 22, comma 22.4, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio, approvato con deliberazione della medesima Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02;
Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ai seguenti esercenti:
- Acea Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
- Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34143 Trieste;
- Aeb Spa (già AMSP Seregno Spa), via Palestro 33, 20038 Seregno (Milano)
- Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
- Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino;
- Aem Spa, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
- Agsm Spa, Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona;
- Aim Spa, Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza;
- Ami Spa, via Casalegno 1, 40026 Imola (Bologna);
- Amps Spa, Strada S. Margherita 6/A, 43100 Parma;
- Apb Spa, Anello Nord 19, 39031 Brunico/Bruneck (Bolzano);
- Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
- Asm Spa, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento);
- Asm Spa, via Pozzoni 2, 27058 Voghera (Pavia);
- Atena Spa, corso Palestro 126, 13100 Vercelli;
- Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma;
- Meta Spa, via Razzaboni 80, 41100 Modena;
- Valdis Spa, via B. Festaz 42, 11100 Aosta.
Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.