Delibera 01 agosto 2002
Delibera/Provvedimento 154/02
Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio elettrico per gli anni 2002 e 2003 per gli ambiti territoriali degli esercenti di cui all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99
Pubblicata su questo sito l'8 agosto 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'1 agosto 2002,
Premesso che:
- l'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che, per gli esercenti che abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99), la direttiva di cui alla deliberazione n. 202/99 si applica dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina il periodo di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni;
- l'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99, prevede che qualora l'Autorità accerti, mediante controlli tecnici, la non validità dei dati forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della medesima deliberazione, la data di inizio di applicazione della direttiva di cui alla medesima deliberazione n. 202/99 per tale esercente è differita all'anno successivo;
- l'articolo 7, commi 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, della deliberazione n. 202/99, prevede le modalità per il calcolo, a partire dai livelli effettivi base, dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003;
Premesso inoltre che, con la delibera 1 agosto 2002, n. 177/01 (di seguito: delibera n. 177/01), notificata agli esercenti interessati, l'Autorità:
- ha differito all'1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/9, la data di applicazione della direttiva contenuta in tale deliberazione, per tutti gli ambiti territoriali serviti dalle seguenti società esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica:
- Amps Parma S.p.a. con sede legale in strada Santa Margherita 6/A, 43100 Parma (di seguito: Amps Parma);
- Asm Terni S.p.a. con sede legale in Strada di Maratta Bassa 52-A, 05100 Terni (di seguito: Asm Terni);
- Atena Vercelli S.p.a., con sede legale in Corso Palestro 126, 13100 Vercelli (di seguito: Atena Vercelli);
- Odoardo Zecca S.r.l. con sede legale in via Piave 133, 65122 Pescara (di seguito: Zecca);
- ha previsto che per gli esercenti di cui al precedente alinea, ai fini della determinazione dei livelli tendenziali di continuità per gli anni 2002-2003, da effettuare entro il 31 luglio 2002, il livello effettivo base dei relativi ambiti territoriali venga determinato in misura pari al valore dell'indicatore di riferimento di cui all'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 202/99, riferito all'anno 2001;
Vista la legge n. 481/95;
Viste:
- la deliberazione n. 128/99 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione n. 202/99 e successive modificazioni e integrazioni;
- la delibera n. 177/01;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2001, n. 178/01, recante definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 178/01);
Vista la nota della Società Nolana per imprese elettriche S.p.a., con sede legale in via Ottaviano Augusto 7, 80035 Nola (Napoli) (di seguito: Nolana) 27 maggio 2002, prot. n. 294 (prot. Autorità del 20 maggio 2002 n. 011499);
Visto il documento "Proposta di delibera per determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio elettrico per gli anni 2002 e 2003 per gli ambiti territoriali degli esercenti di cui all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99" (PROT.AU/02/218);
Considerato che:
- gli esercenti con numero di utenti BT superiore a 5.000 e non superiore a 100.000, alla data del 31 dicembre 1998, che hanno presentato all'Autorità istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16.5, della deliberazione n. 128/99, e per i quali il periodo di esenzione temporanea termina entro l'anno 2001 sono i seguenti:
- Aem Cremona;
- Asm Rovereto;
- Sippic Napoli;
- Nolana;
- i primi tre esercenti di cui al precedente alinea hanno fornito all'Autorità i dati previsti dall'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, relativi agli anni 2000 e 2001 e ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della medesima deliberazione n. 202/99, della validità dei dati forniti dagli esercenti, è stato effettuato un controllo tecnico per ciascuno dei suddetti esercenti
- al fine di verificare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione n. 202/99, la validità dei dati forniti dagli esercenti sopraindicati ai sensi del comma 2.3 del medesimo articolo, sono stati utilizzati gli indici di accuratezza, precisione e correttezza previsti dalla deliberazione n. 178/01;
- in base ai criteri indicati dalla deliberazione n. 178/01 i controlli tecnici effettuati hanno dato luogo agli esiti indicati nella tabella 1;
Considerato che la Nolana non ha fornito dati di continuità relativi all'anno 2000 perché in tale anno le procedure in vigore non erano ancora allineate con quanto previsto dalla deliberazione n. 128/99;
Ritenuto, fatto salvo l'avvio di procedimenti nei confronti di esercenti che abbiano eventualmente fornito all'Autorità dati non veritieri, che:
- non siano validi i dati di continuità del servizio, relativi all'anno 2001, forniti dalla Sippic Napoli e preso atto che non sono disponibili dati validi di continuità del servizio, relativi all'anno 2000, relativi alla Nolana;
- per gli ambiti territoriali degli esercenti di cui al precedente alinea la data di applicazione della deliberazione n. 202/99 debba essere differita all'1 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99;
Ritenuto che si debba procedere alla determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli di continuità del servizio per gli anni 2002 e 2003:
- per gli ambiti territoriali relativi all'Aem Cremona e all'Asm Rovereto, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della deliberazione n. 202/99;
- per gli ambiti territoriali relativi a Amps Parma, Asm Terni, Atena Vercelli e Zecca Ortona, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della deliberazione n. 202/99 integrato da quanto disposto dal secondo punto della delibera n. 177/01;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio,
DELIBERA
- Di determinare i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di continuità del servizio per gli anni 2002 e 2003, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, nel seguito richiamata come deliberazione n. 202/99, integrato con quanto previsto dal punto secondo della delibera dell'Autorità 1 agosto 2001, n. 177/01, come indicato nella tabella 2, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per gli ambiti territoriali relativi alle seguenti società esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica:
- Aem S.p.a, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona;
- Amps S.p.a., strada Santa Margherita 6/A, 43100 Parma;
- Asm S.p.a, via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento);
- Asm Terni S.p.a., strada di Maratta Bassa 52-A, 05100 Terni;
- Atena Vercelli S.p.a., corso Palestro 126, 13100 Vercelli;
- Odoardo Zecca S.r.l., via Piave 133, 65122 Pescara;
- Di differire all'1 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 202/99, la data di applicazione della direttiva contenuta in tale deliberazione, per tutti gli ambiti territoriali serviti dalle seguenti società esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica:
- Società imprese pubbliche e private Ischia e Capri S.p.a, via G. Rossigni 22, 80128 Napoli;
- Società Nolana per le imprese elettriche S.p.a, via Ottaviano Augusto 7, 80035 Nola (Napoli);
- Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
- Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.