Delibera 25 luglio 2002
Delibera/Provvedimento 146/02
Disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01
Pubblicata su questo sito il 31 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 luglio 2002,
Premesso che:
- l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, e in particolare le aree del Mezzogiorno;
- con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha adottato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);
- l'articolo 12, comma 12.2, della deliberazione n. 120/01 prevede che le imprese di trasporto del gas naturale presentino, entro il 31 marzo di ogni anno, proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, e ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale dei gasdotti, rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con indicazione di volumi di gas da stoccaggio e costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono formulate sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10 della deliberazione n. 120/01 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione;
- l'articolo 12, comma 12.5, della deliberazione n. 120/01 dispone che dette proposte siano approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento;
- con la delibera 26 giugno 2002, n. 120/02 (di seguito delibera n. 120/02) l'Autorità ha rigettato le proposte presentate ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione n. 120/01 dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) con lettera in data 26 giugno 2002;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 164/00;
- la legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Regione Siciliana, Parte prima, 27 marzo 2002, n. 14 (di seguito: legge regionale n. 2/02), che all'articolo 6 istituisce un tributo ambientale sui gasdotti;
Viste:
- la deliberazione n. 120/01 e la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01;
- la delibera dell'Autorità 23 maggio 2002, n. 96/02, recante segnalazione al Governo concernente disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (di seguito: delibera n. 96/02);
- la delibera dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 113/02, recante segnalazione al Parlamento concernente disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (di seguito: delibera n. 113/02);
- la delibera dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 112/02, recante nota alla Commissione europea in merito ad alcune disposizioni della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (di seguito: delibera n. 112/02);
- la delibera n. 120/02;
Visto il documento "Proposta di delibera recante disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in attuazionedella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01" (PROT:AU/02/207);
Considerato che:
- il rigetto delle proposte della Snam Rete Gas richiamato in premessa trova il proprio presupposto esclusivamente nella disapplicazione da parte dell'Autorità dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/02 che istituisce il tributo ambientale, disposizione che si pone in diretto contrasto con norme comunitarie direttamente applicabili; e che pertanto il punto 1 della delibera n.120/02 subordina detto rigetto all'esito dell'accertamento definitivo dell'effettiva debenza da parte della stessa Snam Rete Gas del sopra citato tributo;
- in base al combinato disposto dei punti 2 e 3 della delibera n. 120/02, la Snam Rete Gas:
- è stata invitata a presentare entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di notificazione della medesima delibera, nuove proposte definite senza considerare gli effetti dell'articolo 6 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2;
- è stata autorizzata ad inserire nei contratti con i propri clienti clausole volte a garantire una rapida definizione di conguagli a suo favore, ove nell'accertamento definitivo di cui al punto 1 il tributo risulti effettivamente dovuto;
- in data 12 luglio 2002, (prot. Autorità 12 luglio 2002, n.014510), la Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del punto 2 della delibera n. 120/02, nuove proposte definite senza considerare gli effetti del tributo ambientale di cui sopra; le nuove proposte, sulla base delle clausole che Snam Rete Gas intende inserire, ai sensi del punto 3 della medesima delibera, nei contratti di trasporto con i propri clienti, garantiscono una rapida definizione dei conguagli a suo favore, ove nell'accertamento definitivo il tributo risulti effettivamente dovuto e che in data 24 luglio 2002, (prot. Autorità 24 luglio 2002, n.015287) la medesima società ha rettificato un errore materiale presente nelle sopra dette proposte;
Ritenuto che:
- le proposte trasmesse dalla Snam Rete Gas all'Autorità, con lettere del 12 e del 24 luglio 2002, siano coerenti con la normativa di riferimento e con la deliberazione n. 120/01, nonché con la delibera n. 120/02;
Ritenuto che sia opportuno:
- dare certezza alle imprese e agli utenti del sistema, attraverso l'approvazione formale delle proposte tariffarie trasmesse all'Autorità;
- assicurare trasparenza al processo di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei dati e delle informazioni trasmesse dalle imprese in applicazione della deliberazione n.120/01;
Ritenuto che, in considerazione del fatto che qualora fosse accertata la definitiva debenza del tributo ambientale istituito con la legge regionale n. 2/02, le proposte presentate dalla Snam Rete Gas siano approvate a far data dall'entrata in vigore della delibera n. 120/02, e sia opportuno rendere pubbliche dette proposte, al fine di consentire una rapida definizione dei conguagli;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. ing. Claudio di Macco ed il dott. Antonio Molteni, nella posizione rispettivamente di direttore dell'Area gas e di direttore del Servizio legislativo e legale,
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).
Articolo 2
Verifica delle proposte relative ai punti di entrata e uscita per l'anno termico 2002-2003
2.1 Sono approvate le proposte di cui all'articolo 12 della deliberazione n. 120/01 presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2002-2003 aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale dei gasdotti come riportate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
Articolo 3
Verifica delle proposte tariffarie per l'anno termico 2002-2003
3.1 Sono approvate le proposte di cui al combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 12, comma 12.2, della deliberazione n. 120/01 presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2002-2003, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento, i ricavi aggiornati RTN e RTR,i ricavi RA e i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di modulazione.
3.2 Qualora fosse accertata la definitiva debenza da parte della società Snam Rete Gas Spa del tributo regionale di cui all'articolo 6 della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n.2, le disposizioni di cui al comma 3.1 non hanno effetto. Di conseguenza, per l'anno termico 2002 - 2003, si applicheranno le proposte, presentate dalla società Snam Rete Gas Spa, di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2002, n.120/02, (Allegato A).
Articolo 4
Pubblicazione ed entrata in vigore
4.1 Il presente provvedimento, pubblicato nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Di notificare alla società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
Di conferire mandato al Presidente per gli adempimenti a seguire.