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Delibera 02 luglio 2002

Delibera/Provvedimento 128/02

Disposizioni in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di GNL, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01

Pubblicata su questo sito l'11 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 176 del 29 luglio 2002

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 luglio 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
  • con la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha emanato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);
  • con la deliberazione 2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 127/02), l'Autorità ha rettificato alcuni articoli della deliberazione n. 120/01, in quanto viziati da errori materiali;
  • ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003, entro il 31 marzo 2002, le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorità:
    1. i ricavi RLC, aggiornati in base all'articolo 11;
    2. i ricavi RLP e i corrispettivi integrativi di rigassificazione CVLP;
    3. le proposte tariffarie relative al secondo anno termico del periodo di regolazione;
  • ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento;
  • ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della deliberazione n. 120/01, entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di rigassificazione pubblicano i corrispettivi che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 164/00;

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità n.120/01;
  • la deliberazione dell'Autorità n.193/01;
  • la deliberazione dell'Autorità n. 127/02;

Considerato che:

  • in data 28 marzo 2002 (prot. Autorità n. 006786 del 28 marzo 2002), la società GNL Italia Spa ha trasmesso all'Autorità una comunicazione concernente i ricavi di riferimento, i corrispettivi integrativi di rigassificazione e la relativa proposta tariffaria per l'anno termico 2002-2003;
  • in data 24 giugno 2002 (prot. Autorità CDM/M02/2331/rc), gli Uffici dell'Autorità hanno inviato alla società GNL Italia Spa richieste di approfondimenti relativamente alla precedente comunicazione dei ricavi di riferimento, ai sensi della deliberazione n.120/01;
  • la società GNL Italia Spa, in data 26 giugno 2002 (prot. Autorità n. 013560 del 27 giugno 2002), ha provveduto a trasmettere all'Autorità gli approfondimenti richiesti, integrazioni e una nuova proposta relativa al calcolo dei ricavi di riferimento e alla tariffa di rigassificazione.

Ritenuto che sia opportuno dare certezza alle imprese e agli utenti del sistema, approvando la proposta tariffaria trasmessa all'Autorità in applicazione della deliberazione n.120/01;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Articolo 2
Verifica della proposta tariffaria per l'anno termico 2002-2003

2.1 E' approvata la proposta di cui all'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, presentata dalla società GNL Italia Spa per l'anno termico 2002-2003, avente ad oggetto la tariffa di rigassificazione, riportata nella tabella 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e i ricavi RLe RLP.

Articolo 3
Pubblicazione delle tariffe

3.1 La società GNL Italia pubblica, anche nel proprio sito internet, la tariffa di rigassificazione, e contestualmente informazioni atte ad assicurare trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Di conferire mandato al Presidente per gli adempimenti a seguire.

Tabella 1 - Tariffa di rigassificazione per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di GNL Italia Spa
(anno termico 2002/2003)*

1.1

Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato CQS (euro/a/mc liquido) 3,609349

1.2

Corrispettivo unitario associato agli
approdi contrattuali
CNA (euro/ numero di approdi in un anno) 17.007,119989

1.3

Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati

CVL (euro/GJ)
CVL(euro/GJ)
0,064737
0,001250

1.4

Perdite

per mc rigassificato 2%

* aggiornamento, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 120/01, della tariffa di rigassificazione di cui alla tabella 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 settembre 2001, n. 193/01.