Delibera 22 marzo 2001
Delibera/Provvedimento 63/01
Disposizioni urgenti in materia di contratti di vettoriamento di energia elettrica e modifiche delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 e 12 luglio 2000, n. 119/00
G.U. serie generale n. 84 del 10 aprile 2001
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 marzo 2001,
Premesso che:
- l'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede che sia consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorità, la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'articolo 15 della medesima deliberazione, o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui all'articolo 4, comma 4.1;
- l'Autorità ha approvato, con la deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 119/00) uno schema di contratto-tipo per il vettoriamento ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 della deliberazione n. 13/99;
- l'Autorità può rifiutare l'approvazione del contratto di vettoriamento, ovvero subordinarla a modifiche delle clausole contrattuali, qualora il contratto in deroga alle soprarichiamate condizioni o difforme dallo schema di contratto-tipo contrasti con l'esigenza di garantire la libertà di accesso alla rete e il suo uso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio;
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2001, n. 21/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 45 del 23 febbraio 2001 (di seguito: deliberazione n. 21/01) prevede modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 in presenza di insufficiente capacità di trasporto che si renda disponibile in seguito ad eventuale distacco istantaneo di carico delle utenze;
- ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 21/01, la cosiddetta rimanente capacità di interconnessione assegnabile per ciascuna frontiera, nonché la capacità di interconnessione assegnabile che non sia stata assegnata su base annuale, di cui all'articolo 3, comma 3.4, secondo periodo, della deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00), vengono assegnate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) per il periodo ricompreso tra l'1 aprile ed il 31 dicembre 2001 utilizzando, in quanto applicabili, le modalità e condizioni previste negli articoli 5 e 6 della medesima deliberazione n. 219/00;
- l'articolo 14, comma 14.1, della deliberazione n. 119/00 prevede che il gestore contraente, di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, trasmetta al richiedente i dati relativi alle immissioni ed ai prelievi di energia elettrica e di potenza, in ogni ora e per ciascun punto di consegna e di riconsegna;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
Visti:
- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
- la deliberazione n. 119/00;
- la deliberazione n. 219/00;
- la deliberazione n. 21/01;
Considerato che:
- lo schema di contratto-tipo per il vettoriamento approvato con la deliberazione n. 119/00 riguarda il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica nel caso in cui tutti i punti di consegna e di riconsegna sono situati sul territorio nazionale e, pertanto, i contratti di vettoriamento nei quali alcuni di punti di consegna o di riconsegna non sono situati sul territorio nazionale devono essere considerati difformi da detto schema di contratto-tipo e devono essere autorizzati dall'Autorità;
- le procedure di assegnazione della rimanente capacità di interconnessione assegnabile di cui al penultimo alinea delle premesse non sono state portate a termine dal Gestore della rete entro la fine del mese di febbraio 2001;
- alcuni soggetti che hanno stipulato contratti di vettoriamento hanno segnalato all'Autorità l'indisponibilità dei dati relativi ai prelievi di potenza nei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata anche successivamente alla data di installazione dei complessi di misura conformi a quanto previsto all'articolo 6 della deliberazione n. 119/00;
Ritenuto che sia opportuno:
- modificare la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 13/99 per l'erogazione del servizio di vettoriamento, anche al fine di consentire agli operatori l'utilizzo della capacità di interconnessione assegnata in esito alle procedure di cui al secondo considerato di cui sopra a partire dalla data in cui la suddetta capacità si rende disponibile, ovvero dall'1 aprile 2001;
- prevedere in capo ai soggetti contraenti l'obbligo di comunicazione all'Autorità, entro un termine prestabilito, dei contratti di vettoriamento, al fine della verifica da parte della medesima Autorità del rispetto dell'esigenza di garantire la libertà di accesso alla rete, l'uso della stessa a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio;
- prevedere, conseguentemente, che nei soprarichiamati contratti di vettoriamento sia inserita una clausola che comporti l'inserimento automatico delle modifiche contrattuali eventualmente imposte dall'Autorità a seguito della verifica prevista nell'ambito della medesima procedura;
- adottare, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica importata a partire dall'1 aprile 2001, ulteriori misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti necessari per l'attivazione di forniture di energia elettrica transfrontaliere modificando per il periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001:
- i termini per la verifica di compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale come definita dalla deliberazione n. 13/99;
- il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definita dalla deliberazione n. 158/99;
- estendere, infine, il periodo di avviamento di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 119/00 applicabile a tutti i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento, al fine di evitare discriminazioni tra soggetti aventi diritto a conoscere il proprio profilo di prelievo;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, nonché le seguenti:
- deliberazione n. 158/99 è la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999;
- deliberazione n. 119/00 è la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2000;
- deliberazione n. 219/00 è la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 13 dicembre 2000;
- deliberazione n. 21/01 è la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2001, n. 21/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 45 del 23 febbraio 2001;
Articolo 2
Modifiche della deliberazione n. 13/99
2.1 | Il comma 4.4 dell'articolo 4 della deliberazione n. 13/99 è sostituito dai seguenti commi: "4.4 È consentita la stipula di contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'articolo 15 della deliberazione n. 13/99, o anche difformi dallo schema di contratto-tipo approvato con la deliberazione n. 119/00, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullità dei medesimi, entro dieci giorni dalla stipula all'Autorità per la verifica di cui al successivo comma 4.4bis. 4.4bis Entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità dei contratti di cui precedente comma 4.4, la medesima Autorità verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con le esigenze di garantire la libertà di accesso alla rete, l'uso della stessa a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche delle clausole contrattuali. Qualora l'Autorità non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento dei contratti di cui precedente comma 4.4, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata. 4.4ter I contratti di vettoriamento, stipulati in applicazione del presente provvedimento, dovranno contenere una clausola che preveda l'inserimento automatico delle modifiche contrattuali che saranno eventualmente imposte dall'Autorità a seguito della verifica di cui al precedente comma 4.4bis. Tali modifiche contrattuali avranno effetto sin dalla data di decorrenza dei contratti di vettoriamento." |
Articolo 3
Modifiche della deliberazione n. 119/00
3.1 | Nell'articolo 8, comma 8.4, lettera c), della deliberazione n. 119/00, l'espressione "applicando il 135% dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 7.1, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno" è sostituita dall'espressione "applicando il 135% dei corrispettivi di cui all'articolo 7, commi 7.1, 7.3, 7.4, 7.7 e 7.8, della deliberazione n. 13/99, alla potenza effettivamente prelevata nell'anno". |
3.2 | La disposizione di cui al precedente comma si applica a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 119/00. |
3.3 | In deroga all'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99 e all'articolo 10 della deliberazione n. 119/00, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e i gestori delle reti di distribuzione effettuano, ove possibile, le verifiche di compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99, delle richieste di vettoriamento o di modifica di contratti di vettoriamento in essere, presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001, entro tre giorni dalla data di presentazione delle richieste stesse. |
Articolo 4
Disposizioni in materia di regime di avviamento
4.1 | Fermi restando i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 8 e all'articolo 17, comma 17.3, della deliberazione n. 119/00, hanno titolo a fruire del regime di avviamento tutti i punti di riconsegna con riferimento ai quali i dati trasmessi dal gestore contraente, ai sensi dell'articolo 14, comma 14.1, della medesima deliberazione, relativi ai prelievi di energia elettrica e di potenza in ogni ora nel medesimo punto e complessivamente nella disponibilità del richiedente, siano relativi ad un periodo inferiore ad un anno. |
4.2 | Il periodo di avviamento si applica, per i punti di riconsegna di cui al precedente comma, fino alla scadenza del secondo mese successivo alla data in cui il gestore contraente ha reso disponibili i dati di cui al precedente comma. |
Articolo 5
Disposizioni transitorie in materia di contratti di fornitura di energia elettrica
Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 158/99, che interessano un punto di riconsegna oggetto di assegnazione di capacità di interconnessione e della ulteriore capacità di interconnessione disponibile di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 21/01, è inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 12 aprile 2001, della facoltà di recesso senza oneri con tempi di preavviso pari a tre giorni.
Articolo 6
Disposizioni finali
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 27 marzo 2001.