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Delibera 28 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 334/01

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000 n. 47/00 in caso di società separate di distribuzione e di vendita del gas naturale

Pubblicata su questo sito il 19 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n 58 del 9 marzo 2002

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
  • l'Autorità ha definito la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas con la deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 47/00); e che tale deliberazione prevede all'articolo 31 che "l'esercente che svolge esclusivamente attività di vendita risponde nei confronti dell'utente, che stipuli con esso il contratto di fornitura, della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva";
  • ai sensi dell'articolo 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), l'attività di distribuzione di gas naturale è soggetta a separazione societaria dall'attività di vendita e che tale separazione societaria deve avere luogo a decorrere dall'1 gennaio 2002 per gli esercenti che forniscono almeno centomila clienti finali e a decorrere dall'1 gennaio 2003 per gli esercenti che svolgendo unicamente attività di distribuzione e di vendita forniscono meno di centomila clienti finali;

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 164/00, ed in particolare l'articolo 21, commi 2, 3 e 4;
  • la deliberazione n. 47/00, ed in particolare l'articolo 31;

Considerato che esiste incertezza sulle responsabilità relative alla qualità commerciale da assegnare rispettivamente alla società di distribuzione e alla società di vendita del gas naturale quando le due attività sono societariamente separate;

Ritenuto opportuno che l'Autorità definisca gli obblighi dei soggetti che esercitano in modo societariamente separato le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale con riferimento alla disciplina della qualità commerciale introdotta dalla deliberazione n. 47/00;

DELIBERA

Di modificare l'articolo 31 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000, sostituendolo con il seguente:

"Articolo 31
Società separate di distribuzione e di vendita di gas naturale

31.1 Il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di distribuzione di gas naturale è tenuto al rispetto sia degli articoli 11 e 14, limitatamente a reclami o a richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita, sia al rispetto dei conseguenti obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli articoli 27, 28 e 29. Il soggetto che esercita l'attività di vendita è tenuto anche al rispetto dell'articolo 30, comma 1.

31.2 Il soggetto che esercita l'attività di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di vendita rispetta la presente direttiva con esclusione di quanto previsto dal precedente comma 31.1.

31.3 Il soggetto che esercita l'attività di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di vendita risponde per quanto concerne il pronto intervento agli obblighi previsti dalla presente direttiva. In particolare comunica tempestivamente i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed ogni loro eventuale variazione ai venditori di cui al precedente comma 31.1, che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio, per la dovuta informazione alla clientela."

 

La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


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