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FAQ - Chiarimento alle modalità di determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di centralizzati relativi al servizio di misura di cui all’articolo 39 della RTDG - delibera 737/2022/R/gas

Con riferimento alla valorizzazione del VRM(t,c)CEN di cui al comma 39.1 della RTDG, rileva il numero di pdr equipaggiati con gruppo di misura conforme alle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas messo in servizio al 31 dicembre dell'anno di competenza (dato cumulato).

Ai fini della valorizzazione dell’elemento VRM(t,c)CEN, come previsto al comma 39.1 della RTDG, rileva il numero di pdr al 31 dicembre dell’anno t (ossia l’anno oggetto di perequazione) equipaggiati con un gruppo di misura messo in servizio, avente i requisiti minimi di cui alle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

Il dato relativo ai pdr utilizzati ai fini del calcolo del vincolo ai ricavi ammessi VRM(t,c)CEN verrà richiesto da CSEA in occasione della raccolta dati di perequazione.

La componente parametrica t(telcon)t   è unica e copre sia i costi operativi che i costi di capitale; l’esplicitazione delle quote “capex” e “opex” si è resa necessaria ai fini dell’aggiornamento delle stesse per gli anni successivi, rispettivamente in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e in funzione del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come rilevati dall’ISTAT. Pertanto, ai fini della valorizzazione del vincolo VRM(t,c)CEN, rileva quanto indicato al comma 39.1 della RTDG e precisato nelle precedenti risposte.